Associazione per delinquere: stabile apporto e rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. V n. 27435 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche norme di legge e della tenuta logico-giuridica della motivazione, restando preclusa ogni autonoma rilettura degli elementi fattuali. Il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. si caratterizza per la stabilità del vincolo, l’indeterminatezza del programma criminoso e l’esistenza di una struttura idonea al perseguimento degli scopi illeciti, desumibili anche in via indiziaria dalla serialità dei reati-fine e dalla continuità dei rapporti tra i correi. È infondato il ricorso che opponga la mera non partecipazione ad alcuni furti, non essendo tale elemento ostativo alla configurazione del reato associativo.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di una pluralità di soggetti, ritenuti partecipi di un’associazione per delinquere dedita a reati contro il patrimonio in un’ampia zona della Sardegna settentrionale. Al ricorrente erano contestati il reato associativo e plurimi furti aggravati.
Nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva l’assenza di stabilità del proprio apporto, la perpetrazione di furti anche in sua assenza dal territorio, la partecipazione solo ad alcuni fatti e l’insussistenza di un accordo criminale, di una struttura organizzativa e di ruoli definiti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato. In materia di misure cautelari, il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche norme e della coerenza logico-giuridica della motivazione. Non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito cautelare, né reinterpretare il materiale probatorio, compreso il contenuto delle intercettazioni, quando la motivazione sia immune da manifesta illogicità, secondo il principio consolidato richiamato dalle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000 e da Sez. II n. 27866 del 17/06/2019.
Nel merito, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta adeguata quanto alla configurabilità del delitto associativo. Il Tribunale del riesame ha valorizzato una pluralità di indicatori convergenti: la reiterazione dei reati-fine, lo sviluppo delle condotte lungo un apprezzabile arco temporale, l’omogeneità delle modalità esecutive, il ricorrente coinvolgimento dei medesimi soggetti, la pianificazione preventiva, l’uso di mezzi comuni e il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui ha desunto rapporti stabili e non occasionali tra i compartecipi.
Su tale base il giudice del riesame ha logicamente inferito un vincolo associativo tendenzialmente permanente, sorretto da un programma criminoso non limitato alla commissione di singoli reati predeterminati. La Corte ribadisce che la costituzione di un vincolo duraturo, la predisposizione di un piano indeterminato e la volontà di far parte dell’associazione possono desumersi anche in via indiziaria dalle concrete modalità dei reati-fine, dalla loro serialità, dalla ripartizione dei ruoli e dalla continuità dei rapporti tra i correi, quando tali elementi rivelino un’organizzazione stabile e un progetto criminoso aperto.
Quanto alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha trattato in modo esaustivo e coerente gli elementi del suo stabile apporto al programma associativo: i contatti costanti con gli altri coindagati, la partecipazione diretta a nove furti oltre al reato associativo, lungo un arco di diversi mesi e secondo modalità organizzative collaudate e condivise. Gli argomenti difensivi — omogeneità delle condotte, non partecipazione a tutti i furti, uso di strumenti da scasso personali — non risultano ostativi alla configurazione del reato e non intaccano il contributo partecipativo ravvisato.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso