Richiesta di udienza partecipata dell’imputato in appello ammessa personalmente (Cass. pen. Sez. VI n. 28598 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio cartolare di appello, ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen., è ammissibile la richiesta di partecipazione all’udienza formulata personalmente dall’imputato, anche non detenuto, senza il tramite del difensore. La disposizione, nella parte in cui prevede che la parte privata presenti la richiesta a mezzo del difensore, si riferisce alle parti private diverse dall’imputato. La celebrazione dell’udienza in forma cartolare, anziché partecipata, a seguito di una richiesta tempestivamente avanzata dall’imputato, determina la nullità dell’udienza e della sentenza per violazione del contraddittorio, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile con ricorso per Cassazione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, escludeva la continuazione e riduceva la pena, confermando nel resto la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell’udienza cartolare e della sentenza conseguente.
Il difensore aveva ricevuto, insieme all’imputato personalmente, detenuto per altra causa, il decreto di citazione per l’udienza dell’11 marzo 2026. L’imputato, nei termini, aveva chiesto di presenziare personalmente all’udienza tramite modulo predisposto dall’istituto penitenziario, richiesta trasmessa alla Corte di appello e al difensore. La Corte territoriale, con provvedimento di non luogo a provvedere, aveva ritenuto non avanzata alcuna richiesta di discussione in presenza. Di qui il ricorso, con richiesta di intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale riguarda l’individuazione del soggetto legittimato a presentare la richiesta di partecipazione all’udienza nel giudizio di appello. L’art. 598-bis cod. proc. pen., al comma 2, attribuisce il diritto all’appellante e, in ogni caso, all’imputato o al suo difensore, stabilendo poi che la parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore.
Il Collegio risolve il contrasto interpretativo ritenendo che la seconda parte della disposizione si riferisca alle parti private diverse dall’imputato, mentre l’imputato può agire direttamente. La lettera della norma distingue, infatti, la richiesta dell’imputato da quella del difensore, attribuendo autonomia alla prima. A conforto, la Corte richiama la Relazione governativa al d.lgs. n. 150 del 2022 e rileva la difformità rispetto alla previgente disciplina emergenziale.
L’argomentazione si fonda sul raffronto con l’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, che menzionava solo il difensore quale soggetto legittimato. Già sotto quella vigenza, peraltro, un orientamento minoritario aveva ampliato la possibilità per l’imputato detenuto di richiedere personalmente la partecipazione, non essendo sanzionata con l’inammissibilità la difformità dal modello legale: ne derivava la nullità dell’udienza per violazione del diritto di partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6, comma 3, lett. c), d) ed e), CEDU.
La nuova formulazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen. conferma tale opzione ermeneutica, attribuendo uno specifico spazio all’autonomo diritto dell’imputato, anche non detenuto, di chiedere di comparire. Il Collegio richiama quindi le fonti nazionali e sovranazionali, tra cui l’art. 14, comma 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e la giurisprudenza convenzionale sulla presenza dell’imputato come elemento essenziale del fair trial.
Ne consegue che un giudizio senza imputato può celebrarsi solo a seguito di un’opzione cosciente e volontaria dello stesso. La richiesta tempestivamente formulata imponeva il ricorso alle forme dell’udienza partecipata. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta dovesse essere veicolata dal difensore: si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
Nota della Redazione
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