Patteggiamento estinto e falsa autocertificazione: difetta la falsità oggettiva (Cass. pen. Sez. V n. 29073 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all’art. 483, comma 1, cod. pen. la condotta di chi, avendo riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta, dichiari in sede di autocertificazione di non avere precedenti penali. La sentenza di patteggiamento, ancorché equiparata alla condanna ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non implica accertamento della penale responsabilità. Se è decorso il termine quinquennale previsto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. senza commissione di nuovi reati della stessa indole, difetta la stessa falsità oggettiva della dichiarazione, prima ancora dell’elemento soggettivo.
Il Fatto
Un medico, all’atto dell’iscrizione all’Ordine professionale, presentava nel luglio 2018 una dichiarazione sostitutiva con cui attestava di non avere mai riportato condanne. In realtà aveva concordato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per un delitto di appropriazione indebita risalente al 2000, con sentenza divenuta definitiva nel dicembre 2004. Su questa base veniva contestata la fattispecie di cui all’art. 483 cod. pen.
Il Tribunale assolveva l’imputato, escludendo l’elemento soggettivo: il modulo prestampato non valorizzava l’incensuratezza con apposita spunta, la condanna era molto risalente e il patteggiamento risultava già estinto. La Corte d’appello, valorizzando il livello culturale dell’imputato e le circostanze concrete, ribaltava il giudizio e condannava. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo vizi di motivazione e di legge, la contraddittorietà della decisione e l’omessa pronuncia sull’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di sistema sul casellario giudiziale. La sentenza di patteggiamento resta annotata nello storico, ma non è menzionata nel certificato penale ostensibile per usi esterni al circuito giudiziario, secondo gli artt. 24 e ss. del d.P.R. n. 313/2002 nella previsione vigente al luglio 2018. Se il datore di lavoro o la pubblica amministrazione richiedessero quel certificato, il contenuto sarebbe negativo.
Ne deriva un corollario di coerenza: in sede di autocertificazione per le medesime finalità non si può pretendere che il privato dichiari più di quanto il privato o una pubblica amministrazione sia abilitato a conoscere. Il perimetro della dichiarazione dovuta coincide con quello dell’informazione legittimamente acquisibile.
Su questa base la Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Sez. V n. 1284 del 12.11.2018, secondo cui non integra l’elemento soggettivo del reato la condotta di chi, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, affermi in una dichiarazione sostitutiva di non avere precedenti. Ciò in ragione della peculiare natura ed efficacia del patteggiamento, che non comporta accertamento della responsabilità.
Il percorso argomentativo compie poi un passaggio ulteriore. Ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., se nei cinque anni successivi al patteggiamento di una pena non superiore a due anni di reclusione l’interessato non commette nuovi reati della stessa indole, il reato e ogni effetto penale si estinguono. Quando quel termine sia decorso alle condizioni di legge, come nel caso esaminato, non può ritenersi sussistente neppure l’elemento oggettivo della fattispecie, cioè la falsità della dichiarazione.
La Corte conclude che l’attestazione di non avere precedenti penali, resa per l’iscrizione a un albo professionale da chi aveva patteggiato oltre cinque anni prima senza più commettere reati, non integra il delitto di cui all’art. 483, comma 1, cod. pen. Difetta, prima ancora dell’elemento soggettivo, l’oggettiva falsità della dichiarazione. Il ricorso è accolto e la sentenza annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta