Estinzione del processo contabile per mancata riassunzione e passaggio in giudicato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 240 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile d’appello, interrotto per morte della parte, il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, a pena di estinzione di diritto. L’estinzione opera anche in assenza di riassunzione e può essere dichiarata d’ufficio con sentenza. Il termine decorre dalla dichiarazione o dalla notificazione dell’evento alle altre parti, ovvero dalla conoscenza legale dell’interruzione. All’estinzione consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello avverso la sentenza con cui la Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche aveva riconosciuto alla ricorrente, titolare di trattamento pensionistico vitalizio indiretto di guerra, il diritto agli interessi legali calcolati sui singoli ratei di pensione a far data dal pagamento degli arretrati.
L’appellante contestava la decorrenza del trattamento, deducendo il mancato rispetto di un giudicato formatosi tra le parti e la falsa applicazione delle norme in materia di rivalutazione monetaria e interessi legali, con conclusione principale di annullamento della sentenza e subordinata di limitazione del riconoscimento alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio interveniva il decesso della parte appellata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che all’udienza del 24.05.2005 il Collegio aveva interrotto il giudizio per il decesso della parte appellata. L’interruzione era stata disposta ai sensi dell’art. 300 c.p.c., applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio alle norme della procedura civile consentito dall’art. 26 del r.d. 1038/1933, disposizione poi abrogata dall’art. 4, comma 1, lett. a), dell’allegato al d.lgs. 174/2016 con l’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.
Dal momento dell’interruzione nessuna delle parti interessate aveva provveduto alla riattivazione del processo. Trova quindi applicazione la regola dell’art. 305 c.p.c., riprodotta nell’art. 109, comma 6, c.g.c.: il processo deve essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. La Corte richiama il principio per cui la competenza a dichiarare l’estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione.
Quanto alla decorrenza del termine, il Collegio precisa che esso muove dalla dichiarazione o dalla notificazione dell’evento alle altre parti e, in ogni caso, dalla conoscenza legale dell’interruzione. Il processo non riassunto nei termini è pertanto da dichiarare estinto, operando l’estinzione di diritto e potendo essere dichiarata anche d’ufficio con sentenza.
A seguito dell’estinzione la Corte afferma il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con la conseguenza che il decisum di prime cure diviene definitivo. Nulla si provvede sulle spese di giustizia; le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
- Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione