Prescrizione dell’azione erariale e inapplicabilità dell’art. 66 c.g.c. ai fatti anteriori (Corte dei Conti Sez. II App. n. 233 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 66 c.g.c., che consente al pubblico ministero contabile di interrompere una sola volta il termine quinquennale di prescrizione aggiungendo al tempo residuo un periodo massimo di due anni, non si applica ai fatti dannosi commessi anteriormente all’entrata in vigore del Codice, per espressa previsione dell’Allegato 3, art. 2, comma 2, al c.g.c.. Il limite dei sette anni dall’esordio della prescrizione opera esclusivamente per gli atti interruttivi disposti dal Procuratore regionale e non per quelli adottati dall’amministrazione danneggiata, che restano soggetti alle regole civilistiche ordinarie degli artt. 2943 e 2945 c.c.. Il termine quinquennale decorre, in caso di occultamento doloso, dalla data di scoperta del danno, ma il fatto dannoso si perfeziona con l’esborso e non con la sua emersione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da contributi comunitari concessi a un’azienda agricola a valere sulle misure 112 e 121 del PSR Calabria 2007/2013. A seguito di controlli effettuati il 25 gennaio 2017, l’Agenzia regionale accertava che i locali finanziati erano stati destinati a civile abitazione invece che a ufficio aziendale, disponendo la revoca dei provvedimenti di concessione e la decadenza della domanda di aiuto.

La Procura regionale citava il beneficiario per un pregiudizio erariale di oltre 68.000 euro. La Sezione giurisdizionale regionale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione, ritenendo maturato il termine il 4 maggio 2022. La Procura proponeva appello sostenendo la tempestività dell’invito a dedurre, notificato il 19 aprile 2023, in forza dell’art. 66 c.g.c..

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il problema del dies a quo e della corretta individuazione del fatto dannoso. Dall’esame degli atti emerge che le erogazioni si sono collocate tra il 2010 e il 2014, mentre il controllo del gennaio 2017 ha soltanto consentito la scoperta di un evento dannoso fino a quel momento occultato. È con l’emissione dei titoli di pagamento che l’amministrazione subisce la deminutio patrimonii e si concretizza il fatto dannoso, nelle sue componenti di condotta ed evento lesivo.

Da questa ricostruzione cronologica discende la conseguenza decisiva: non possono trovare applicazione le previsioni dell’art. 66 c.g.c.. L’Allegato 3, art. 2, comma 2, al c.g.c. stabilisce che tali disposizioni si applicano ai fatti commessi a decorrere dall’entrata in vigore del Codice, fissata al 7 ottobre 2016. La norma non ha quindi efficacia retroattiva per espresso dettato di legge, come già affermato da questa Sezione.

La Corte si sofferma poi sulla natura dell’atto interruttivo. Nel caso di specie si tratta di un’intimazione alla restituzione proveniente dall’amministrazione e non dal Procuratore regionale. Il limite prescrizionale di sette anni è stato previsto dal codice di giustizia contabile per gli atti interruttivi disposti dal pubblico ministero contabile e non trova applicazione quando l’interruzione è opera dell’amministrazione. Il criterio della legge delega n. 124/2015 conferma che la costituzione in mora del pubblico ministero costituisce oggetto di una disciplina limitativa e non di una nuova attribuzione, restando ferma la facoltà dell’amministrazione di adottare atti interruttivi secondo gli ordinari criteri civilistici.

Ne consegue l’applicazione delle regole generali. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Il termine, decorrente dal 25 gennaio 2017, sarebbe scaduto il 25 gennaio 2022; a seguito dell’atto interruttivo del 4 maggio 2017 è iniziato un nuovo quinquennio, venuto a scadenza il 4 maggio 2022. L’invito a dedurre è stato notificato solo il 19 aprile 2023.

La Corte verifica infine l’incidenza della sospensione legata all’emergenza Covid, pari a 176 giorni nel segmento compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020. Anche computando tale periodo, l’azione della Procura resta tardiva. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata sia pure con parziale modifica della motivazione e con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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