Divieto di soccorso finanziario a società partecipata destinata alla liquidazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 320 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di soccorso finanziario posto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 impedisce all’ente pubblico socio di effettuare trasferimenti straordinari in favore di società partecipate che registrino perdite triennali o abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. La deroga prevista dal secondo capoverso della medesima disposizione presuppone un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Tale presupposto difetta quando la società sia in stato di liquidazione o, secondo la prospettazione dell’ente, sia destinata alla liquidazione in pochi mesi, poiché l’avvio del percorso dissolutorio è incompatibile con la continuità aziendale e con la preordinazione al risanamento. Il trasferimento privo di tale ancoraggio resta quindi estraneo al perimetro derogatorio e non è consentito.
Il Fatto
Un Comune chiede un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in ordine alla possibilità di trasferire somme di denaro in conto capitale, come previsto dal piano di risanamento ex art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016, a una società partecipata al 100% che andrà necessariamente in liquidazione in pochi mesi.
La richiesta richiama l’art. 20 d.lgs. n. 175/2016, che impone alle amministrazioni di effettuare un’analisi dell’assetto delle società partecipate e di predisporre un piano di riassetto, anche mediante messa in liquidazione. Nel caso rappresentato ricorre una riduzione del capitale sociale per perdite pregresse.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto l’ammissibilità del parere, sotto il profilo soggettivo, perché formulato dal legale rappresentante dell’ente, e sotto quello oggettivo, perché il quesito verte sulla materia contabile e sull’impatto della gestione dell’organismo partecipato sul bilancio dell’ente locale. La risposta resta circoscritta all’interpretazione dell’art. 14, comma 5, Tusp, restando estranei eventuali profili di responsabilità civile ed erariale degli organi societari e dei rappresentanti del socio pubblico.
La Sezione esclude dal perimetro del quesito l’ipotesi in cui la riduzione del capitale per perdite abbia intaccato il capitale oltre il minimo legale, poiché l’ente non ne ha specificato la ricorrenza. La questione, richiamata dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., non viene pertanto esaminata.
Nel merito, viene ricostruita la disciplina: il divieto di soccorso finanziario, già previsto dall’art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010 e oggi trasfuso nell’art. 14, comma 5, Tusp, vieta all’ente socio aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie a favore delle partecipate in perdita triennale. Il secondo capoverso ammette i trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma, a condizione che le misure siano contemplate in un piano di risanamento comunicato alla Corte dei conti e finalizzato all’equilibrio finanziario entro tre anni.
La Corte richiama il consolidato orientamento della magistratura contabile, che ha imposto l’abbandono della logica del salvataggio ad ogni costo e ha escluso interventi tampone a fondo perduto privi di una prospettiva di economicità e di efficienza della gestione. Tale indirizzo, si sottolinea, vale a maggior ragione per le società poste in stato di liquidazione, il cui percorso dissolutorio culmina nell’estinzione ed è incompatibile con un piano di risanamento triennale.
La Sezione conclude pertanto che il trasferimento diretto a una società in liquidazione, o destinata alla liquidazione in pochi mesi, si colloca al di fuori del perimetro derogatorio, difettando il presupposto legale della deroga. L’esborso, privo di ancoraggio a una prospettiva di risanamento strutturale e duraturo, resta non consentito.
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Nota della Redazione
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