Inammissibile appello se non depositato avviso di ricevimento della notifica postale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 217 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo posta è fornita esclusivamente dal deposito dell’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge n. 890/1986. L’estratto del sito internet del gestore del servizio postale non è documento idoneo a dimostrare la ricezione del piego: esso, al più, integra un elemento di prova indiziaria sull’esito della spedizione. In difetto della produzione dell’avviso, e in assenza di attività processuale del destinatario, l’atto di impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito né ricorrendo i presupposti dell’ordine di rinnovazione di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. civ., previsto nella sola ipotesi di notificazione nulla ma materialmente avvenuta. La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e solo il timbro postale apposto sull’avviso fa fede della regolarità della notificazione.
Il Fatto
La questione giunge alla Sezione d’appello in esito al giudizio promosso dall’amministrazione statale avverso la sentenza n. 96/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, che aveva accolto il ricorso dell’appellata volto alla declaratoria del diritto all’irripetibilità di un indebito pensionistico di importo determinato. Con atto depositato il 4 agosto 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 56, 70, 80 e 81 del T.U. n. 915/1978, degli artt. 23 del d.P.R. n. 834/1981 e 6 del d.P.R. n. 377/1999, nonché dell’art. 2033 cod. civ., e contrastando la tesi territoriale della sopravvenuta abrogazione degli obblighi informativi a carico dei titolari di trattamenti pensionistici di guerra.
All’udienza pubblica il giudice relatore ha segnalato che l’appello risultava notificato, ma che l’avviso di ricevimento non era stato depositato: era stata prodotta soltanto un’estratto dal sito del gestore postale relativo alla raccomandata inviata ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., con contestuale mancanza dell’avviso di ricevimento del d.f.u. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica dell’atto di impugnazione, in contumacia dell’appellata. L’atto era stato notificato a mezzo posta, con raccomandata spedita dall’UNEP in data 6 luglio 2022; in assenza dell’avviso di ricevimento, l’appellante aveva prodotto un estratto dal sito delle Poste Italiane, dal quale risultava la consegna del plico al destinatario in data 12 luglio 2022.
Il Collegio ha escluso che tale estratto possa assolvere alla funzione probatoria dell’avviso di ricevimento. La prova dell’avvenuta notifica di un atto giudiziario deve essere fornita mediante il deposito dell’avviso di ricevimento contenente la copia dell’atto indicato, oppure dell’avviso della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario del compimento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. o dall’art. 149 cod. proc. civ., applicabile quando il procedimento notificatorio si avvale del servizio postale. La copia dell’estratto internet non è documento idoneo a dimostrare la ricezione.
A sostegno del principio la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, che nel processo civile ha chiarito come le risultanze del sito del gestore postale possano al più integrare un elemento di prova indiziaria sull’esito della spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 6524 del 2018; Cass. civ. Sez. III n. 17810 del 2020; Cass. civ. Sez. V n. 21685 del 2025). In particolare, l’art. 149, comma 2, cod. proc. civ. individua nell’avviso di ricevimento il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data e l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (Cass. civ. Sez. V n. 9047 del 2024).
La Sezione ha poi verificato che, nel caso concreto, la schermata confermava soltanto la consegna del plico, senza specificare a mani di chi essa fosse avvenuta né il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge n. 890/1986, cui rinvia l’art. 149 cod. proc. civ. L’art. 4 della legge qualifica l’avviso di ricevimento come prova dell’eseguita notificazione; l’art. 7 disciplina la consegna e impone che l’avviso e i documenti attestanti la consegna siano sottoscritti dal consegnatario, con specificazione della qualità rivestita e, se familiare, dell’indicazione di convivente. Nessuna di tali operazioni risultava dalla schermata, mentre la notifica si perfeziona con la consegna del plico e solo il timbro postale apposto sull’avviso fa fede della regolarità del procedimento.
L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono state integralmente compensate in applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale
- Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto