Inapplicabile l’onere informativo Gelli-Bianco ai fatti anteriori al 1° aprile 2017 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 171 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) non ha efficacia retroattiva e non si applica ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, in mancanza di una specifica disposizione transitoria e per effetto del principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi. Ai fini dell’applicabilità dell’onere informativo previsto dall’art. 13 della legge n. 24/2017, il momento rilevante è unicamente quello dell’atto medico causativo del danno, e non la data di notifica dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ. o del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., trattandosi di evenienze successive ed autonome rispetto al fatto generatore della responsabilità. La declaratoria di inammissibilità dell’azione erariale fondata sull’omesso adempimento informativo è pertanto illegittima quando il fatto illecito si sia perfezionato prima del 1° aprile 2017.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio un dirigente medico ospedaliero per un’ipotesi di danno indiretto erariale conseguente a responsabilità medica per colpa grave, quantificato in oltre un milione di euro. Il fatto generatore risiedeva in un esame TC torace in alta risoluzione eseguito il 14.03.2017 senza mezzo di contrasto su un paziente sottoposto a screening per pregressa esposizione all’amianto, con referto che indicava la sola assenza di segni di interstiziopatia. Una successiva indagine radiografica, effettuata il 19.02.2018 presso altro nosocomio, evidenziava un’adenocarcinoma polmonare di stadio IV; il paziente decedeva nonostante i cicli di chemioterapia.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 365/2024, ha dichiarato inammissibile la domanda per omessa comunicazione al sanitario dell’accertamento tecnico preventivo e del ricorso sommario, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 24/2017. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione, sostenendo la natura sostanziale della novella e la conseguente irrilevanza della data degli atti processuali successivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione centrale: se l’onere informativo posto a carico della struttura sanitaria dall’art. 13 della legge n. 24/2017 trovi applicazione nei giudizi contabili in cui il fatto illecito sia anteriore all’entrata in vigore della novella, ma gli atti processuali siano successivi. Il collegio di prime cure aveva valorizzato la data di notifica dell’accertamento tecnico preventivo e del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., ritenendoli momenti autonomi rispetto al fatto generatore.
La Corte rileva che tale impostazione si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza contabile formatasi dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco. Richiamando la Cass. civ. Sez. III n. 28994/2019, si afferma che, fuori dalla materia penale, in assenza di una disposizione transitoria che disponga l’efficacia retroattiva, trova applicazione la regola dell’art. 11 delle preleggi, posta a presidio dell’affidamento legittimo dei destinatari della norma e delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
La Suprema Corte ha individuato due indici contrari alla retroattività: l’assenza di una declaratoria espressa e l’incidenza della novella sui processi in corso, con disparità di trattamento legate alla qualificazione del titolo di responsabilità in termini extracontrattuali, con riflessi sull’onere della prova e sulla prescrizione. La giurisprudenza contabile ha costantemente escluso l’applicazione della legge n. 24/2017 ai rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore e a quelli sorti anteriormente e ancora in corso.
La Sezione qualifica il nuovo sistema normativo come avente natura sostanziale: le disposizioni processuali in esso contenute non possono leggersi avulse dal nuovo regime di responsabilità. Diversamente, si altererebbe la disciplina vigente al momento del perfezionamento dell’evento generatore, con l’effetto di paralizzare ogni azione risarcitoria a tutela del patrimonio pubblico per i fatti anteriori al 1° aprile 2017.
Quanto alla fattispecie, il rapporto giuridico è sorto prima dell’entrata in vigore della novella, poiché il fatto generatore del danno erariale coincide con l’atto medico causativo del danno e non con gli atti processuali successivi. La conclusione è coerente con l’istituto del danno indiretto, essendosi esaurito il rapporto nel momento in cui la condotta del sanitario ha cagionato l’evento lesivo. L’appello è pertanto accolto, con rimessione degli atti al primo giudice in diversa composizione ai sensi dell’art. 199, comma 2, cod. giust. cont., per la prosecuzione del giudizio di merito e la pronuncia sulle spese del grado di appello.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197