Sequestro finalizzato a confisca obbligatoria: il periculum in mora va motivato (Cass. pen. Sez. III n. 6311 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere una concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. L’obbligo motivazionale non viene meno quando i beni siano suscettibili di confisca obbligatoria, poiché il presupposto del periculum non coincide con quello della mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale, proprio del solo sequestro conservativo. Il riferimento all’ingente ammontare del debito erariale o all’incapienza patrimoniale non integra la motivazione richiesta. L’omissione assoluta di motivazione sul periculum in mora non consente al Tribunale del riesame di esercitare i poteri di integrazione di cui all’art. 309 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Civitavecchia, con decreto del 10.06.2024, aveva disposto il sequestro preventivo di crediti d’imposta non ancora utilizzati, nonché il sequestro finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del prodotto e del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000, contestati a vario titolo all’indagato e a tre società. Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 16.07.2024, confermò la misura, ritenendo la motivazione del GIP insufficiente ma integrabile.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del decreto di sequestro per mancanza di motivazione in punto di periculum in mora e lamentando che il Tribunale avesse illegittimamente integrato la motivazione assente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 36959 del 24.06.2021, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, inteso come pericolo di dispersione del bene prima del giudizio. La deroga è ammessa solo quando si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, ipotesi nella quale la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

Il decreto del GIP si discosta da tale principio laddove sostiene che, vertendosi in tema di beni suscettibili di confisca obbligatoria, non sia necessaria alcuna motivazione sul periculum. I beni in questione, osserva la Corte, non rientrano tra quelli la cui fabbricazione o detenzione costituisce reato, sicché il provvedimento avrebbe dovuto spiegare le ragioni dell’anticipazione dell’effetto ablativo.

Quanto al rilievo dato all’ammontare del debito erariale, la Corte richiama un consolidato orientamento di legittimità. In particolare, Sez. III n. 31025 del 06.04.2023 esclude che il riferimento all’incapienza patrimoniale soddisfi l’obbligo motivazionale, non coincidendo il presupposto del sequestro preventivo con quello del sequestro conservativo. Sez. III n. 47914 del 18.10.2023 precisa che la maggiore o minore solidità patrimoniale è elemento valutabile, ma non consente di ritenere esistente per ciò solo il periculum, esonerando il giudice dalla motivazione. Sez. VI n. 43552 del 04.10.2023 ribadisce che la generica affermazione di strumentalità della misura all’impedimento del depauperamento patrimoniale non integra l’obbligo.

Il decreto del GIP risulta così fondato su un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza richiesti per spiegare l’anticipazione dell’effetto ablativo, con conseguente illegittima integrazione della motivazione ad opera del Tribunale. La Corte richiama il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 18954 del 31.03.2016, secondo cui l’omissione assoluta di motivazione sul periculum non consente al Tribunale di esercitare i poteri di correzione e rettifica attribuitigli dall’art. 309 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324 cod. proc. pen.

Pertanto, essendo stata eccepita la nullità per mancanza assoluta di motivazione, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del GIP limitatamente al sequestro di denaro o beni nella disponibilità dell’indagato, ordinando la restituzione di quanto sequestrato all’avente diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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