Usi civici, sanatoria edilizia non prova la proprietà del fondo (Cass. civ. Sez. II n. 2208 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria edilizia di un immobile spiega efficacia unicamente sul piano della conformità del bene ai provvedimenti amministrativi che concernono l’assetto edilizio e urbanistico del territorio. Essa non presuppone alcun riconoscimento del diritto di proprietà del richiedente e non glielo attribuisce. Ne consegue che il soggetto che abbia ottenuto il condono e sostenuto di essere proprietario del fondo ne contesta, con ciò, l’appartenenza al demanio civico, radicando la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ai sensi dell’art. 29 legge n. 1766 del 1927. L’acquisto della proprietà del terreno gravato da uso civico mediante l’istituto della legittimazione non può realizzarsi di fatto, ma richiede un provvedimento formale della amministrazione competente, non essendo configurabile una sdemanializzazione tacita del bene civico.

Il Fatto

Una società titolare di impianti televisivi aveva installato antenne su un terreno sito in una frazione, occupandolo. L’Amministrazione separata competente ne rivendicava l’appartenenza al demanio civico e ne chiedeva la restituzione.

Il Commissario degli usi civici, nel 2016, aveva accolto la domanda dichiarando il terreno appartenente al demanio civico e ordinandone l’immediata restituzione. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1/2020, aveva confermato quella decisione, rigettando l’appello della società, che aveva invocato l’acquisto per legittimazione e la sanatoria edilizia ottenuta per silenzio assenso. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, per la loro sovrapposizione, e li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati. La questione centrale attiene alla giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici e alla qualificazione degli effetti della sanatoria edilizia sul piano della proprietà.

Quanto alla prima censura, secondo cui il terreno non apparterrebbe al demanio civico perché ubicato fuori dal territorio della frazione, la Corte rileva che si tratta di deduzione nuova, mai proposta nel giudizio di merito e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione. Il giudizio di legittimità è limitato al controllo sulla legittimità del provvedimento impugnato e non si estende alla valutazione dei fatti.

Sulla giurisdizione, il ricorso assume che la Corte di merito avrebbe trascurato la sanatoria intervenuta sulla domanda di condono, dalla quale sarebbe derivata la proprietà del fondo. La Corte replica che la censura è generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, la ricorrente aveva essa stessa dedotto di essere proprietaria del terreno, contestandone così l’appartenenza al demanio civico: ne deriva la giurisdizione del Commissario ai sensi dell’art. 29 legge n. 1766 del 1927. Le Sezioni Unite n. 1599 del 2022, richiamate dalla Corte, escludono la necessità della rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c., quando il motivo sulla giurisdizione presenti evidenti ragioni di inammissibilità.

La Corte afferma poi che i provvedimenti di sanatoria edilizia incidono solo sulla conformità del bene all’assetto urbanistico ed edilizio e non attribuiscono né presuppongono il riconoscimento della proprietà. Quanto alla legittimazione ex art. 9 legge n. 1766 del 1927, la Corte ribadisce che l’acquisto della proprietà dell’occupante non può realizzarsi di fatto, ma esige un provvedimento formale della amministrazione competente, non essendo ammissibile una sdemanializzazione tacita del bene civico. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società alle spese e con l’onere del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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