Rinuncia agli atti in appello contabile ed estinzione senza spese (Corte dei Conti Sez. III App. n. 17 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile di appello la rinuncia agli atti del giudizio, disciplinata dall’art. 110 c.g.c., produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme; l’accettazione non è tuttavia necessaria quando la parte costituita non ha interesse alla prosecuzione della causa, perché non può conseguire utilità maggiore di quella derivante dall’estinzione. La declaratoria di estinzione per rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, a differenza del processo civile e di quello amministrativo, non dà luogo a pronuncia sulle spese di lite, essendo la relativa disciplina esclusa espressamente dall’art. 110, comma 7, c.g.c..

Il Fatto

Un dipendente di una direzione regionale delle entrate, collocato a riposo con decorrenza dall’8 febbraio 2021, aveva ottenuto la liquidazione del trattamento di anzianità con il sistema misto, essendo stato valutato, alla data del 31 dicembre 1995, un servizio utile di anni 17, mesi 11 e giorni 23. Ritenendo errato il computo, in particolare per la mancata considerazione dell’intero anno di servizio militare, ha chiesto all’INPS la revisione del trattamento, ricevendo riscontro negativo.

Il ricorso proposto davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, è stato rigettato con la sentenza n. 35/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023, che ha escluso l’applicabilità analogica dell’art. 3 della legge n. 274/1991 in tema di arrotondamento dell’anzianità contributiva. Proposto appello con tre motivi, l’appellante ha successivamente depositato memoria di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di non avere più interesse a coltivare la domanda.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva che la rinuncia è stata versata nel fascicolo on-line il 10 gennaio 2025, sottoscritta dalla parte privata e dal difensore, e non notificata alla controparte. Ai sensi dell’art. 110, comma 1, c.g.c., la rinunzia agli atti del processo può essere fatta in qualunque stato e grado della causa. Il comma 3 della medesima disposizione subordina però la produzione degli effetti all’accettazione della controparte nelle debite forme.

L’INPS, costituitosi con memoria del 14 gennaio 2025, ha accettato la rinuncia nel corso dell’udienza pubblica. Il Collegio osserva che l’accettazione non era comunque necessaria, perché la parte pubblica non ha interesse alla prosecuzione della causa di appello: la sentenza di primo grado aveva accolto integralmente le sue istanze, sicché dall’estinzione non può derivarle alcuna utilità minore rispetto a quella ottenibile dalla decisione del gravame. Sul punto richiama il costante indirizzo della Corte di legittimità (Cass. n. 9066/2002).

Accertata la regolarità della rinuncia e dell’accettazione, priva di riserve o condizioni ai sensi del comma 4, la Corte dichiara l’estinzione del processo di appello ai sensi del comma 6 dell’art. 110 c.g.c., con passaggio in giudicato della pronuncia impugnata. La rinuncia agli atti compiuta in appello, in un giudizio definito in primo grado con decisione di infondatezza della domanda, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della sentenza di merito, in forza dell’art. 111, comma 6, c.g.c., che rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, in analogia con l’art. 310, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 6845/2017).

La Sezione sottolinea infine la specificità della disciplina delle spese nel processo contabile. L’art. 306, comma 4, cod. proc. civ. pone a carico del rinunciante l’obbligo di rimborsare le spese alle altre parti, prescindendo da ogni delibazione sulla fondatezza del gravame (Cass. n. 21933/2006); l’art. 84 cod. proc. amm. consente invece al collegio di compensare. L’art. 110, comma 7, c.g.c. esclude espressamente che la declaratoria di estinzione per rinuncia dia luogo a onere di spese. Da qui la statuizione di non luogo a provvedere per le spese di giustizia e di lite del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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