Danno all’immagine improcedibile senza sentenza penale definitiva di condanna (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 7 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è azionabile davanti al giudice contabile solo a seguito di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, commi 6 e 7, d.lgs. n. 174/2016 e dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. La sentenza di annullamento parziale della Corte di cassazione con rinvio ad altra sezione della corte d’appello per nuovo giudizio sul punto non integra il presupposto della pregiudiziale penale. Il vincolo del giudicato parziale ex art. 624 cod. proc. pen. opera sulle sole parti della decisione non connesse con quelle annullate e non può estendersi alle statuizioni legate da nesso di concatenazione logica con il motivo di annullamento. In tale ipotesi l’azione erariale è improcedibile, restando assorbite le ulteriori eccezioni.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un ex consigliere regionale, all’epoca dei fatti componente di un gruppo consiliare, chiedendo la condanna al risarcimento del danno all’immagine arrecato alla Regione autonoma, quantificato in via equitativa in euro 129.511,00, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La pretesa si fonda sulla condanna per peculato continuato pronunciata in primo grado, confermata in appello. La Corte di cassazione ha però annullato la sentenza di secondo grado limitatamente ai fatti consumati entro il 16 settembre 2007, perché estinti per prescrizione, e alle spese per iniziative legislative, rinviando ad altra sezione della corte d’appello per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione della pena sulla residua imputazione. Il convenuto ha eccepito l’assenza della sentenza penale definitiva di condanna, la sospensione del giudizio per pregiudizialità, la prescrizione e la nullità dell’atto di citazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale del danno all’immagine. L’azione incontra un limite di azionabilità: essa presuppone l’avvenuto accertamento in sede penale, con sentenza irrevocabile, di un reato proprio contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I, titolo II, libro II, del codice penale. Il clamor fori rileva solo in un momento logicamente successivo, una volta integrato il presupposto.
Sul punto centrale la Corte legge integralmente la pronuncia di Cass. pen. Sez. VI n. 20348 del 9 marzo 2021. I giudici di legittimità hanno rilevato una lacuna motivazionale su un aspetto decisivo, relativo alla verifica dell’effettività e della destinazione dei contributi pubblici per spese di studio e ricerca riconducibili al gruppo consiliare, disponendo rinvio per nuovo giudizio. Ne deriva che la responsabilità penale del convenuto non è definitivamente accertata.
Quanto all’autorità di cosa giudicata ex art. 624 cod. proc. pen., il Collegio precisa che essa copre le parti della sentenza non connesse con quelle annullate. Il giudicato progressivo non si estende alle statuizioni legate da nesso di concatenazione logica, anche solo eventuale, con la parte annullata. Poiché il motivo di annullamento incide sull’accertamento del reato, la definitività invocata dalla Procura non sussiste.
Il Collegio richiama il proprio precedente conforme, sentenza n. 172/2024, e ne rileva la non sovrapponibilità alle fattispecie di volta in volta esaminate. Nel caso concreto i fatti penalmente rilevanti devono ancora essere accertati e le condotte anteriori al 16 settembre 2007 risultano estinte per prescrizione, con pena da rimodulare sulle residue.
Conclusivamente la domanda è dichiarata improcedibile per assenza della sentenza irrevocabile di condanna, restando assorbite le ulteriori eccezioni. Le spese sono compensate, avendo il giudizio trovato definizione su questione preliminare ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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