Danno all’immagine per reati dei vertici e quantificazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 4 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento, per un delitto commesso a danno della pubblica amministrazione, ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell’attribuzione all’imputato, ai sensi dell’art. 651 c.p.p. Ne consegue che il giudice contabile non può sindacare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale e deve riconoscere il danno all’immagine subito dall’amministrazione di appartenenza. Il danno all’immagine, quale danno pubblico da lesione del buon andamento e del prestigio dell’ente, è risarcibile ex art. 2043 c.c. e, nella sua dimensione non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., costituzionalmente orientato. Esso prescinde da una deminutio patrimonii e può essere provato per presunzioni. La relativa quantificazione, quando la condotta illecita si colloca in epoca anteriore all’introduzione del criterio del doppio, è rimessa a valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio tre soggetti che, nel contesto temporale 2006-2008, avevano ricoperto rispettivamente la carica di Presidente di una Comunità Montana, di Sindaco e di Segretario comunale. Secondo l’accusa, i convenuti avevano posto in essere condotte di concussione finalizzate a favorire un imprenditore privato, forzando proprietari terrieri a cedere i terreni a prezzo inferiore a quello di mercato e pilotando l’adozione degli strumenti urbanistici per consentire la realizzazione di un insediamento industriale.

Accertata la responsabilità penale con sentenza passata in giudicato, la Procura agiva per il danno all’immagine, quantificato in euro 96.000,00, chiedendo la condanna solidale. Uno dei convenuti si costituiva contestando la sussistenza del pregiudizio e la sua stessa imputabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 17, comma 30 ter, d.l. n.78/2009, convertito con l. n.141/2009, oggi riferibile all’art. 51, comma 7, c.g.c. dopo l’abrogazione dell’art.7 della legge n.97/2001. Da tale assetto discende che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, opera il vincolo dell’art. 651 c.p.p.: il giudice contabile non può rivedere la ricostruzione dei fatti.

Nel merito, la Corte riconosce il danno all’immagine come principio consolidato, richiamando le Sezioni riunite n. 10/2003/QM e n. 1/2011/QM e la giurisprudenza di Cassazione (Sez. un. n. 26972/2008). Il danno, di natura non patrimoniale, non richiede prova di spese di ripristino: è sufficiente la dimostrazione delle condotte lesive, potendosi ricorrere a prova presuntiva secondo l’id quod plerumque accidit.

La lesione si radica sulla natura dei fatti, sul ruolo apicale rivestito dai convenuti e sul clamore mediatico suscitato dalla vicenda. Quanto al quantum, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 1, comma 1 sexies, l. n.20/1994 — il criterio del doppio — poiché i fatti precedono la sua introduzione, e procede a stima equitativa ex art. 1226 c.c.

La Sezione non accoglie l’eccezione difensiva sulla mancanza di nesso causale, data l’efficacia del giudicato penale. Ritiene però di limitare la responsabilità di uno dei convenuti a euro 25.000,00, in ragione del suo coinvolgimento marginale in un unico episodio e in assenza di aggravanti. Irrilevante è la pendenza di un’istanza di revisione, non ravvisandosi alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di revisione e quello contabile.

In conclusione la Corte condanna i convenuti solidalmente per euro 71.000,00 e, per euro 25.000,00, tutti e tre, con rivalutazione e interessi legali, attribuendo le somme alle due amministrazioni in parti uguali e convertendo il sequestro in pignoramento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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