Responsabilità erariale del dirigente in fuori ruolo per incarichi non autorizzati (Corte dei Conti Sez. II App. n. 275 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente pubblico collocato in posizione di fuori ruolo per lo svolgimento di un incarico commissariale conserva il rapporto organico con l’amministrazione di appartenenza, con permanenza degli obblighi di servizio e, in particolare, del regime delle incompatibilità di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. La circostanza che il trattamento economico e contributivo sia materialmente erogato per il tramite di un soggetto attuatore, a valere su risorse pubbliche, non integra un rapporto di lavoro privato né trasforma la posizione in aspettativa senza assegni ex art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001. L’omessa richiesta dell’autorizzazione e l’omesso riversamento dei compensi percepiti danno luogo a danno erariale, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. L’omissione dell’obbligo autorizzativo integra occultamento doloso e sposta il dies a quo della prescrizione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. Non richiedono autorizzazione le consulenze tecniche d’ufficio rese in sede arbitrale, per l’equiparazione dell’arbitrato al processo giudiziario.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio aveva condannato un dirigente di prima fascia, già in servizio presso il Ministero delle infrastrutture, al risarcimento del danno per l’omesso riversamento dei compensi percepiti per dieci incarichi extraistituzionali svolti senza autorizzazione tra il 2009 e il 2014, in pretesa violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. L’importo era stato rideterminato dapprima in sede cautelare e poi con ordinanza di correzione di errore materiale.

Nel periodo di riferimento il dirigente era stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione di un’opera infrastrutturale strategica, con collocamento in fuori ruolo e incarico prorogato fino al 5 agosto 2014, data del rientro nei ruoli ministeriali. La Procura contabile aveva agito sulla base di una complessa indagine della Guardia di Finanza, avviata dopo una segnalazione trasmessa nel novembre 2019. Il giudizio di appello verte sulla giurisdizione contabile, sulla validità della notifica dell’invito a dedurre, sulla sussistenza e quantificazione del danno e sulla prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello respinge i motivi sulla giurisdizione e sulla qualificazione della posizione lavorativa. La nomina a Commissario straordinario, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero di appartenenza, ha comportato una modificazione funzionale del rapporto di servizio e non la sua cessazione. Il rapporto organico con il Ministero è rimasto integro durante tutto l’incarico commissariale.

Il Collegio chiarisce che l’erogazione del trattamento economico e contributivo per il tramite del soggetto attuatore dell’intervento non vale a instaurare un rapporto di lavoro privato né a riqualificare la posizione in aspettativa senza assegni. I compensi erano coperti da risorse statali destinate all’opera, e il dirigente conservava poteri di impulso, coordinamento e vigilanza sul medesimo soggetto attuatore, agendo nell’esclusivo interesse dell’amministrazione statale.

La risoluzione consensuale del contratto individuale, osserva la Corte, ha riguardato il solo contratto accessorio di conferimento dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, e non ha inciso sull’appartenenza ai ruoli. Ne deriva la permanenza degli obblighi di servizio e l’applicabilità dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001 è dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

La notifica dell’invito a dedurre, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., è ritenuta rituale: l’immobile, villa autonoma con due ingressi, è stato correttamente individuato come abitazione effettiva, e la notifica si è perfezionata con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, prima del tardivo tentativo di ritiro.

Il motivo sull’insussistenza del danno è respinto: l’obbligo di riversamento dei compensi non autorizzati ha natura sanzionatoria e non consente l’applicazione della compensatio lucri cum damno. In tema di prescrizione, la Corte ribadisce che l’omessa richiesta dell’autorizzazione, in presenza di un obbligo giuridico di attivarsi, integra occultamento doloso. L’appello è accolto solo per le tre consulenze tecniche rese in sede arbitrale, equiparate dal Collegio alle consulenze disposte nei processi giudiziari, con rideterminazione del danno ai restanti incarichi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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