Danno erariale da diploma falso: utilità parziale della prestazione di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 113 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per retribuzioni corrisposte a soggetto privo del titolo di studio posto a base dell’assunzione, il danno erariale non è escluso per il fatto che l’Amministrazione abbia ricevuto, in fatto, la prestazione lavorativa. Operando su piani distinti la disciplina civilistica dell’art. 2126 c.c. e la tutela del pubblico erario, il Giudice contabile è chiamato a una valutazione concreta dell’utilità della prestazione effettivamente resa. Ove le mansioni siano marginali, tale utilità, ancorché ridotta, va riconosciuta e il quantum debeatur può essere equitativamente ridotto ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha evocato in giudizio un collaboratore scolastico, destinatario di incarichi di supplenza presso istituti piemontesi, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale corrispondente alle retribuzioni percepite sine titulo, quantificate in euro 29.446,49.

Secondo l’atto di citazione, l’accesso alle graduatorie di terza fascia ATA era fondato sulla dichiarazione di possesso di un diploma di qualifica professionale, in realtà mai conseguito, perché la sessione straordinaria d’esami non si era mai tenuta e la pergamena recava un numero seriale associato ad altro allievo di diverso istituto. Il convenuto si è costituito negando la consapevolezza della falsità e contestando la sussistenza del danno, invocando l’utilità della prestazione resa.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dagli indizi versati in atti, che ritiene gravi, precisi e concordanti: le dichiarazioni di due dipendenti della Fondazione, il ritrovamento di un archivio occulto con pergamene in bianco, la mancata trasmissione della pergamena all’istituto, l’assenza di qualsiasi richiesta di indizione della sessione straordinaria e il disconoscimento delle firme da parte del coordinatore didattico e dei componenti della commissione. Su tale base il Collegio afferma sia la falsità del titolo sia la consapevolezza del convenuto, con condotta connotata da dolo.

Respinta l’eccezione di querela di falso, la Corte osserva che il diploma non è mai stato prodotto in originale, ma solo in copia non autenticata: la contestazione della conformità è sufficiente a inficiare l’efficacia probatoria della produzione, secondo l’orientamento di Cass. civ. n. 10573/2020 e Cass. civ. n. 2482/2020. La falsa indicazione del possesso del titolo abilitante esclude, di per sé, la possibilità di accesso alle graduatorie e la legittimità delle supplenze conferite.

Sul quantum, la Sezione distingue le fattispecie di assenza totale del titolo da quelle in cui un titolo sussista ma di livello inferiore. Nella prima ipotesi la giurisprudenza contabile quantifica il danno nell’intero importo lordo, perché la prestazione non esprime la capacità professionale derivante da un regolare percorso di studio e il sinallagma viene meno. Nella specie, tuttavia, le mansioni di collaboratore scolastico — pulizia dei locali, vigilanza sugli alunni — sono marginali e non richiedono una specializzazione.

La Corte esclude che l’art. 2126 c.c. neutralizzi il danno: la norma civilistica opera su un piano distinto da quello del pregiudizio erariale. Il danno resta ontologicamente esistente, perché la condotta ha privato l’Amministrazione della prestazione di miglior livello che avrebbe reso il candidato pretermesso, in violazione del criterio di concorsualità e del buon andamento di cui all’art. 97, primo comma, Cost.

Riconosciuta una parziale utilità della prestazione di fatto, la Sezione liquida equitativamente il danno nella misura del 60% della somma richiesta, pari a euro 17.667,00, condannando il convenuto al pagamento di tale importo, oltre interessi legali, e delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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