Sanatoria edilizia subordinata al consenso del proprietario del suolo (TAR Piemonte n. 1588 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile dell’abuso edilizio che non sia proprietario del suolo può ottenere il titolo in sanatoria soltanto ove sia acquisito il consenso del legittimo proprietario. Il consenso del proprietario costituisce presupposto indefettibile della legittimazione a richiedere ed ottenere la sanatoria, anche quando l’istanza provenga da chi assume di aver edificato in forza di una concessione verbale. Il dissenso espresso del titolare del suolo, manifestato prima della decisione, legittima il diniego comunale e non è superabile in via giurisprudenziale. Sull’amministrazione grava l’onere di verificare la legittimazione del richiedente prima di rilasciare il titolo edilizio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato con area di pertinenza in un Comune piemontese, avevano realizzato nel 2005 una scogliera di contenimento a servizio della propria area, posando massi su particelle catastali appartenenti al fondo confinante. In un contesto di annose vertenze di vicinato, il Comune avviava un procedimento di verifica edilizia a seguito di reciproche segnalazioni, accertando la realizzazione dell’opera in assenza di titolo abilitativo e su suoli di terzi.

Gli interessati presentavano istanza di permesso di costruire in sanatoria, sostenendo di aver agito con il consenso verbale e per facta concludentia del confinante. Quest’ultimo, già autore dell’esposto, manifestava però espresso dissenso al rilascio del titolo. Il Comune, acquisito il parere della Commissione Edilizia e comunicati i motivi ostativi, denegava la sanatoria per difetto di legittimazione dei richiedenti. I destinatari impugnavano il provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione centrale della legittimazione del responsabile dell’abuso non proprietario a richiedere la sanatoria edilizia. La ricostruzione muove dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, che pure abilita il responsabile dell’abuso ad ottenere il titolo. Il dato letterale non è però sufficiente: la giurisprudenza ha chiarito come tale legittimazione operi a condizione che sia acquisito il consenso del proprietario legittimo.

Il collegio richiama Cons. Stato n. 316/2015 e Cons. Stato n. 4818/2015, oltre alle pronunce Cons. Stato, Sez. V, n. 6529/2003, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3049/2018 e Cons. Stato, VI, n. 9751/2024. Da esse si ricava che la sanatoria è eccezione alla regola e che l’istanza riceve finalità omologhe a quelle del permesso di costruire. Il Tribunale valorizza inoltre la propria precedente TAR Piemonte, II, n. 911/2022, secondo cui il conclamato dissidio tra comproprietari impone verifiche istruttorie e motivazionali rafforzate sulla effettiva titolarità del diritto di godimento.

Declinando tali coordinate sul caso concreto, il Comune ha correttamente respinto l’istanza a fronte del dissenso espresso del proprietario dei suoli, manifestato in plurimi esposti e segnalazioni antecedenti al provvedimento. Quanto al terzo motivo, l’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e il richiamato Cons. Stato, VI, n. 9054/2024 confermano che grava sull’amministrazione l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando la titolarità dell’area e l’acquisizione univoca del consenso comunque manifestato dal proprietario.

Quanto alla censura basata sull’art. 936 cod. civ., la norma non si applica alle opere costituenti illecito: l’abuso edilizio non è opera meritevole di tutela, salva la regolarizzazione riservata a chi dispone del bene. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie e del tenore letterale dell’art. 36, il cui esatto portato è stato precisato solo in sede giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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