Immissioni sonore: giudice deve verificare efficacia concreta delle opere (Cass. civ. Sez. II n. 7855 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Accertata l’esistenza di immissioni superiori alla soglia di tollerabilità, il giudice di merito non può ritenere che il fenomeno dannoso sia cessato per il solo fatto che il responsabile abbia eseguito un intervento, ancorché coincidente con quanto indicato dal consulente tecnico. Egli è tenuto ad accertare in concreto se le opere siano state eseguite conformemente alle indicazioni dell’ausiliario e siano risultate efficienti, disponendo, se del caso, anche d’ufficio un supplemento di indagine. La decisione che ometta tale verifica si risolve in un non liquet sulla domanda inibitoria e contrasta con il principio di economia processuale, poiché l’art. 844 cod. civ. impone di eliminare le immissioni, non di certificarne genericamente la riduzione.

Il Fatto

Una società proprietaria di un appartamento in un condominio romano cita in giudizio l’ente di gestione e l’amministratrice davanti al Giudice di Pace, chiedendo l’accertamento del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore provenienti dal motore dell’ascensore, la condanna alle opere necessarie e il risarcimento del danno. La società deduce di aver segnalato da anni il problema, che l’assemblea aveva deliberato la sostituzione degli argani dichiarati pericolosi e delle porte difettose, ma che i lavori non erano mai iniziati.

Il Giudice di Pace dichiara la carenza di legittimazione attiva della società e rigetta le domande degli intervenienti. Il Tribunale di Roma, in riforma, accerta le immissioni e il loro superamento della soglia, condanna il condominio al pagamento di una somma in favore di ciascun appellante, escludendo però la società dal risarcimento del danno non patrimoniale. Propongono ricorso per cassazione la società e gli altri soggetti, con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 844 cod. civ., 100 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., nonché delle fonti europee e convenzionali, perché il Tribunale avrebbe ritenuto eliminate le immissioni per effetto dell’esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U., senza considerare la contestazione dei ricorrenti sulla persistenza del fenomeno. La censura è fondata.

La Corte rileva che il giudice di appello ha affermato che, essendo incontestato l’esecuzione di un intervento, non poteva più ritenersi permanente la pregressa situazione di immissioni illegittime, salva una nuova azione su presupposti di fatto diversi. La statuizione è erronea sotto molteplici profili. Anzitutto, l’esecuzione di un’opera, ancorché coincidente con quanto suggerito dal consulente, non consente di concludere che le immissioni siano cessate: altrimenti qualsiasi opera, anche inadatta o malamente eseguita, varrebbe a escludere la persistenza del fenomeno dannoso, il che è un nonsenso.

In secondo luogo, non è esatto sostenere che i ricorrenti potrebbero agire in un nuovo giudizio su presupposti di fatto diversi. Le immissioni costituiscono un fenomeno necessariamente persistente nel tempo e oggetto della domanda inibitoria e risarcitoria non è un singolo fatto storico isolato, bensì la situazione di disagio che l’esposizione al fenomeno causa al danneggiato. Una volta accertata l’esistenza di immissioni oltre la soglia, il giudice deve verificare se, in concreto, il fenomeno sia stato eliminato e in quale misura.

In terzo luogo, accertate le immissioni illegittime e indicate dal C.T.U. le modalità per eliminarle, il giudice è tenuto a controllare se gli interventi realizzati dal responsabile siano conformi a quanto indicato dall’ausiliario e siano risultati efficienti. Sotto tale profilo il Tribunale avrebbe dovuto disporre un supplemento di indagine, poiché la C.T.U. è strumento di valutazione della prova a disposizione del giudice di merito, anche a prescindere da un’istanza di parte.

La decisione impugnata si risolve dunque in un non liquet, avendo accertato il fenomeno dannoso e la responsabilità del condominio senza verificare se le opere eseguite fossero idonee a eliminarlo, così non pronunciandosi sulla domanda inibitoria, principale istanza della parte danneggiata. Tale soluzione incoraggia inoltre una inutile proliferazione del contenzioso, in spregio al principio di economia processuale. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo alla violazione degli artt. 112 e 96 cod. proc. civ. e 1224 cod. civ. per l’omessa pronuncia su interessi, rivalutazione e condanna ex art. 96, sesto comma, cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in differente composizione, perché proceda a nuova valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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