Prova documentale della causale degli incassi e data certa nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10441 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario l’efficacia probatoria degli atti destinati a comprovare la causale di un incasso non è subordinata alla data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. Essa dipende dalla genuinità del documento, cioè dalla sua non contraffazione, non alterazione e non falsità ideologica. L’anteriorità della formazione rispetto all’inizio della verifica fiscale è uno degli elementi che il giudice di merito valuta per stabilirne l’attendibilità. L’estratto conto bancario, proveniente da un soggetto terzo, integra i fatti che stabiliscono in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, ai sensi dell’art. 2704, secondo comma, cod. civ. È inammissibile in cassazione il motivo che, dietro la dedotta violazione di legge, solleciti un riesame del giudizio di fatto del giudice di merito.
Il Fatto
Nei confronti di un contribuente, esercente la professione forense, viene notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, previa autorizzazione alle indagini finanziarie estese anche al coniuge. Dagli accertamenti emergono movimentazioni non giustificate.
Il contribuente impugna l’atto: la C.T.P. di Napoli lo annulla e la C.T.R. Campania conferma quasi integralmente la decisione, escludendo dalla ripresa solo un assegno circolare di euro 1.705. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi; il contribuente resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza per aver annullato la ripresa fiscale di euro 53.000, sostenendo che il contratto preliminare di compravendita immobiliare e la documentazione di corredo fossero privi di data certa e che, dunque, non fosse provata la consegna della somma a titolo di caparra confirmatoria.
Il motivo è inammissibile. La C.T.R. ha accertato, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, che la somma era riconducibile al versamento effettuato in sede di stipula del preliminare. Agli atti risultavano l’estratto conto bancario, con data e causale del versamento, e la copia dell’assegno.
La Corte afferma il principio centrale: nessuna norma prescrive che gli atti comprovanti una determinata causale, con riferimento all’incasso di somme, siano opponibili al fisco, nel contenzioso tributario, solo se muniti di data certa ex art. 2704 cod. civ. L’efficacia probatoria è subordinata alla genuinità del documento, cioè alla sua non contraffazione, non alterazione e non falsità ideologica. L’anteriorità della formazione rispetto all’inizio della verifica fiscale è solo uno degli elementi che il giudice di merito valuta per stabilirne la genuinità, la veridicità e l’attendibilità.
L’estratto conto, pur menzionato dalla C.T.R. tra i documenti prodotti, rientra tra i fatti che stabiliscono in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, di cui all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 2704 cod. civ. Le annotazioni provengono dalla banca, soggetto terzo, e ciò basta ad attribuire all’operazione una data certa anteriore all’inizio delle verifiche fiscali.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la motivazione generica della sentenza, per non avere il contribuente provato in modo specifico l’estraneità degli importi all’attività professionale. Anche questo motivo è inammissibile: la C.T.R. ha passato in rassegna tutti gli importi ancora sub iudice, escludendone la riconducibilità all’attività professionale tranne che per uno. La valutazione è congrua e logicamente argomentata e non è sindacabile in cassazione: l’Agenzia tenta in realtà un riesame del merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e non sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2704 c.c. – Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati