Notifica a persona di famiglia e inefficacia ex art 64 legge fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 12355 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare a persona di famiglia, ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., non postula né il solo rapporto di parentela o di affinità né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario, non espressamente menzionato dalla norma. È sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione iuris tantum che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario, restando a carico di chi assume di non averlo ricevuto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare. In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell’atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l’onere di dimostrare i presupposti delle esimenti previste dall’art. 64 l. fall., che rivestono natura di eccezioni in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un atto di citazione con cui il fallimento di una persona fisica e di una società ha proposto azione revocatoria ex art. 64 l. fall. in relazione a un negozio giuridico con il quale il ricorrente aveva rinunciato al naturale riacquisto di diritti immobiliari, avendone concesso l’usufrutto a un familiare. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti del fallimento.
I convenuti hanno proposto appello, rigettato dalla Corte distrettuale, che ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi i ricorrenti hanno censurato la sentenza d’appello per non aver rilevato la nullità della notifica dell’atto introduttivo, sostenendo che la consegna al familiare sarebbe stata valida solo in presenza di una convivenza effettiva e stabile con il destinatario, e lamentando l’omesso invio dell’avviso di notifica.
La Corte ha anzitutto rilevato un profilo di inammissibilità: non è possibile dedurre in cassazione il vizio di motivazione in relazione alla violazione di norma processuale. Le contestazioni sulla convivenza, inoltre, attingono un profilo irrilevante ai fini del decidere.
Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11228 del 28.04.2021; Cass. Sez. 5, sentenza n. 3902 del 26.02.2004), secondo cui la consegna a persona di famiglia non richiede la convivenza, essendo sufficiente il vincolo di parentela o affinità. Ha aggiunto che la consegna a persona di famiglia convivente nel luogo indicato sulla busta fa presumere che ivi si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con onere di prova contraria a carico di chi contesti la circostanza (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32575 del 14.12.2024). La Corte territoriale ha ampiamente argomentato sulla presunzione di coincidenza tra residenza anagrafica ed effettiva, non superata da alcuna prova contraria nei gradi di merito. Le censure sull’avviso di notifica sono state giudicate infondate, trattandosi di adempimento non previsto dalla legge processuale in questo caso.
Con il terzo motivo si è censurata la violazione dell’art. 64 l. fall., per non aver la Corte d’appello considerato che la rinuncia all’usufrutto era stata stipulata in adempimento di un dovere morale verso i figli. La Corte ha richiamato Cass. Sez. 1, ordinanza n. 8978 del 29.03.2019, secondo cui le esimenti previste dall’art. 64, integrando un fatto impediente dell’azione revocatoria, devono essere dimostrate dal disponente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e rivestono natura di eccezioni in senso stretto da proporre nei termini preclusivi. La relativa eccezione, sollevata per la prima volta in appello, è stata correttamente dichiarata inammissibile ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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