Revocazione per errore di fatto sul controricorso depositato e omesso esame (Cass. civ. Sez. I n. 12606 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. sussiste quando il Collegio, per erronea percezione degli atti interni al giudizio di legittimità, supponga inesistente il controricorso ritualmente notificato e depositato, così omettendo l’esame delle eccezioni in esso svolte. La decisione adottata su tale presupposto si pone in violazione del contraddittorio e degli artt. 111 Cost. e 101 cod. proc. civ., nonché delle facoltà difensive del resistente di cui agli artt. 370 e 378 cod. proc. civ.. Il relativo errore, vertendo su un fatto processuale non controverso, è deducibile con ricorso per revocazione nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Accertata la fondatezza del vizio, la Corte revoca l’ordinanza, esamina l’originario ricorso e ne decide i motivi.
Il Fatto
Il giudizio origina dalla citazione con cui alcuni proprietari di suoli siti nel territorio comunale, destinati a strada dagli strumenti urbanistici, lamentavano l’occupazione usurpativa subita a partire dall’anno 2000 e convenivano l’ente locale davanti al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni. All’esito dell’istruttoria la domanda veniva respinta e l’appello proposto dai soccombenti era rigettato dalla Corte d’appello di Bari.
Avverso tale decisione i proprietari proponevano ricorso per cassazione. La Corte, con ordinanza, accoglieva il primo motivo e dichiarava assorbito il secondo. L’ente locale, rilevando che nell’epigrafe la propria costituzione era data per avvenuta mentre nella motivazione si affermava che non aveva svolto difese, proponeva ricorso per revocazione, deducendo l’omesso esame del controricorso notificato e depositato. I controricorrenti eccepivano l’inammissibilità del mezzo per insussistenza dei presupposti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità, verificando la sussistenza dei presupposti dell’art. 391-bis cod. proc. civ. e dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è stato notificato nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza revocanda, e il vizio dedotto attiene a un errore di percezione relativo a un atto interno al giudizio di legittimità.
Il Collegio richiama i caratteri dell’errore revocatorio: esso consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal raffronto tra sentenza e atti; deve essere essenziale e decisivo.
Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui il mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso è qualificabile come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, deducibile con revocazione entro i termini indicati dalle Sezioni Unite n. 20013/2024 e da Cass. n. 1994/2020. Nel caso di specie l’ente locale si era effettivamente costituito con controricorso, ritualmente depositato, e aveva poi depositato memoria difensiva; di tale atto il Collegio non aveva dato conto, considerando la parte come mero intimato.
Tale errore ha comportato l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita omessa notifica da parte di alcuni soccombenti in appello: eccezione che, se accolta, avrebbe potuto condurre a una decisione parzialmente diversa. Ravvisata dunque la fondatezza del motivo, la Corte revoca l’ordinanza e procede all’esame dell’originario ricorso.
Nel merito, l’eccezione preliminare di inammissibilità è respinta: il difensore di uno dei gruppi di ricorrenti, munito di procura speciale con facoltà di delega, poteva delegare la notifica del ricorso all’altro difensore, con la conseguenza che l’impugnazione risulta ritualmente proposta da tutti gli appellanti. Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti e individuare le norme applicabili, anche in difformità dalle indicazioni delle parti; la Corte d’appello, limitandosi alla prospettazione letterale delle conclusioni, ha violato tale principio, con conseguente cassazione con rinvio.
Nota della Redazione
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