Occupazione sine titulo di bene demaniale: prescrizione decennale del credito indennitario (Cass. civ. Sez. 3 n. 23475 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa dell’amministrazione proprietaria per l’occupazione sine titulo di un bene demaniale non è riconducibile né al corrispettivo di un rapporto locatizio o concessorio, né al risarcimento del danno da fatto illecito. Essa costituisce un credito di natura indennitaria, volto a compensare la diminuzione patrimoniale derivante dal mancato godimento del bene, ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. L’eventuale quantificazione per segmenti temporali operata dall’ente nei conteggi non è dirimente, rilevando esclusivamente il titolo della pretesa, individuato nell’occupazione abusiva. Restano esclusi sia il termine quinquennale per le prestazioni periodiche di cui all’art. 2948 cod. civ., sia quello per il credito risarcitorio da fatto illecito di cui all’art. 2947 cod. civ.
Il Fatto
L’Agenzia del Demanio emetteva un’ingiunzione di pagamento per l’indennità di occupazione di un immobile demaniale, sito in Roma, rivendicando somme per il periodo successivo alla scadenza di una concessione originaria risalente agli anni ’60. L’occupante proponeva opposizione, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, rigettando la domanda riconvenzionale dell’Agenzia. La Corte d’appello di Roma riformava parzialmente la decisione, qualificando l’occupante come occupante senza titolo e dichiarando prescritte le somme maturate anteriormente a una certa data, applicando implicitamente il termine quinquennale. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia del Demanio, mentre l’occupante resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione Civile, esaminato il primo motivo del ricorso principale, incentrato sulla denunciata violazione degli artt. 2946 e 2947 cod. civ., afferma che la Corte territoriale ha applicato un regime prescrizionale incompatibile con la natura della pretesa azionata. Il giudice di merito, dopo aver correttamente qualificato l’occupante come occupante abusivo, ha erroneamente ritenuto prescritte le somme maturate oltre il quinquennio, non considerando il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 14038 del 2023.
Le Sezioni Unite hanno riaffermato che la pretesa indennitaria per occupazione sine titulo di un bene demaniale non è assimilabile a una somma di canoni non corrisposti o a un credito risarcitorio. Si tratta invece di un credito per la controprestazione del godimento da considerare in modo unitario, finalizzato a ristorare la diminuzione patrimoniale sofferta dall’ente per l’intero periodo di indisponibilità del bene. Ne consegue l’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria decennale, non potendo trovare applicazione né il paradigma dell’art. 1591 cod. civ., né quello delle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948 cod. civ.
La Corte osserva che la scansione cronologica dei conteggi operata dall’amministrazione nei reiterati tentativi di regolarizzazione non è dirimente. Ciò che rileva è il titolo della pretesa, che va individuato nell’occupazione in assenza di titolo, la quale giustifica la richiesta di un’indennità per l’intero periodo di protratta indisponibilità del bene pubblico. La stessa linea interpretativa è confermata dalla giurisprudenza formatasi in materia di canone per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap), dove l’indennizzo è stato parimenti ricondotto alla prescrizione decennale, non essendo assimilabile a un canone di locazione o a una prestazione periodica (v. Sez. I n. 17182 del 2025; Sez. III n. 11349 del 2026).
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso incidentale, volto a contestare la qualificazione dell’occupante come abusivo e i criteri di liquidazione del danno, poiché le censure proposte sollecitano un riesame del merito, estraneo al giudizio di legittimità. Accolto il primo motivo del ricorso principale e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo esame sulla base del principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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