Rito cartolare emergenziale e notifica a persona non convivente: ricorso respinto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13196 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro svoltosi secondo il modello della trattazione scritta disciplinato dall’art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, che ha modificato l’art. 83 del d.l. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, la mancata lettura del dispositivo in udienza non integra la nullità prevista dall’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. quando il ricorrente non alleghi alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa o al contraddittorio. Nel rito del lavoro il deposito di documenti in momento successivo alla memoria di costituzione non è di per sé ostativo alla loro acquisizione, se la produzione concerne circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi, in coerenza con il potere istruttorio officioso dell’art. 421 cod. proc. civ. Il disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 cod. civ. impone una dichiarazione chiara e specifica, non generica, che evidenzi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale. Infine, la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa del consegnatario si presume iuris tantum dalla relata ex art. 139 cod. proc. civ., incombendo al destinatario la prova contraria.

Il Fatto

Il ricorrente impugna con ricorso immediato in Cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Lodi ha respinto la sua opposizione a un pignoramento notificatogli dall’agente della riscossione per crediti, anche di natura contributiva. Il giudizio di merito si era svolto per il rito del lavoro: il ricorso introduttivo era stato depositato il 30 settembre 2019, con prima udienza fissata al 18 dicembre 2019, e la resistente si era costituita il 3 dicembre 2019, depositando gli avvisi di addebito il giorno successivo.

Nel corso del procedimento il Giudice, dopo essersi riservato sull’eccezione di tardività della produzione documentale, aveva disposto la trattazione scritta dell’udienza del 27 novembre 2020, con termini per note conclusionali e di replica. La sentenza è stata poi pubblicata il 29 novembre 2021, con motivazione contestuale. Ricorre per cassazione il soccombente, resiste l’agente della riscossione con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, fondato sugli artt. 429 e 156, comma 2, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. Le norme invocate non regolano il caso di specie, poiché l’udienza si è tenuta secondo il rito cartolare regolato dalla disciplina emergenziale in vigore al momento del decreto di trattazione scritta. La Corte ricorda che l’art. 221 del d.l. n. 34/2020 consentiva al giudice di sostituire le udienze civili con il deposito telematico di note scritte, con comunicazione alle parti e assegnazione dei relativi termini.

Il ricorrente non si confronta con tale disciplina speciale e richiama la giurisprudenza sull’omessa lettura del dispositivo in udienza. Il motivo omette però di allegare quale interesse meritevole di tutela sarebbe stato leso: non viene dedotto alcun pregiudizio al diritto di difesa né al contraddittorio, che anzi si assume rispettato, essendo stati assegnati termini per note conclusionali, di replica e sostitutive di udienza. Una volta comunicata la sentenza, i termini per l’impugnazione sono decorsi e il ricorrente li ha ritualmente esercitati.

Il secondo motivo è infondato. Il deposito dei documenti è avvenuto il 4 dicembre 2019, quindi nei termini dell’art. 416 cod. proc. civ., essendo la prima udienza fissata al 18 dicembre 2019, e il Giudice poteva comunque ammetterli ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8202 del 2005: il deposito successivo alla memoria di costituzione non è di per sé ostativo se la produzione ha ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso non trascrive le espressioni usate per il disconoscimento e non consente di apprezzare la doglianza. La Corte ribadisce l’orientamento uniforme: il disconoscimento delle copie ex art. 2719 cod. civ. richiede una dichiarazione chiara e specifica, non contestazioni generiche, con indicazione degli aspetti differenziali rispetto all’originale.

Il quarto motivo è infondato. Il Giudice di merito ha ritenuto rituale la notifica dell’intimazione di pagamento, per la consegna del plico al luogo di residenza a mani di persona identificata, con successiva raccomandata. La qualità di persona di famiglia o addetta alla casa si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite nella relata: grava sul destinatario la prova del carattere occasionale della presenza del consegnatario. Il ricorrente non ha offerto alcuna specificazione in tal senso e non contesta la ricezione dell’atto, ma la riconosce. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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