Opposizione tardiva a ordinanza-ingiunzione e divieto di contestazione in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 13985 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la tardività dell’opposizione è accertata dal giudice di merito sulla base della data di notificazione del provvedimento sanzionatorio e del suo perfezionamento per il destinatario. La contestazione di tale accertamento, prospettata per la prima volta in sede di legittimità mediante una diversa data di notifica, è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo il ricorrente tenuto solo a dedurre il vizio, ma a indicare gli atti processuali su cui la censura si fonda. La sentenza che espone con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto non è nulla per vizio di motivazione, restando consentito un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Decidendo in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c..
Il Fatto
Un esercente proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Amministrazione gli applicava una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. c) e d), del TULPS, per l’assenza del nulla osta prescritto per apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, disponendosi anche la confisca dell’apparecchio.
Il Tribunale aveva disatteso il ricorso; la Corte d’appello, aderendo all’eccezione dell’Amministrazione, dichiarava tardiva l’opposizione, accertando che l’ordinanza-ingiunzione era stata notificata e che il procedimento di notificazione si era perfezionato per il destinatario in data 10.01.2016, con opposizione iscritta a ruolo oltre un anno dopo. Avverso la pronuncia d’appello il trasgressore ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunciava la nullità della sentenza per vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. in relazione al termine di notifica dell’ordinanza-ingiunzione, sostenendo che la sanzione sarebbe stata notificata in data 06.02.2017 e che l’opposizione, depositata il 06.03.2017, sarebbe stata tempestiva.
La Corte rileva anzitutto che la sentenza non è nulla per vizio di motivazione: essa illustra con chiarezza le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione e consente un controllo effettivo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, richiamate unitamente a Sez. I n. 22232 del 2016 e Sez. I n. 2767 del 2023.
Nel merito, la tesi del ricorrente è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. La deduzione di una diversa data di notifica non è supportata dall’indicazione degli atti processuali che la sorreggono e risulta smentita dall’accertamento del giudice distrettuale, che ha stabilito la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione e il perfezionamento del relativo procedimento per il destinatario, con conseguente tardività dell’opposizione.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Poiché la decisione è conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e condanna il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, nei limiti di legge, richiamando sul punto Sez. Un. n. 27433 del 27.09.2023, Sez. Un. n. 27195 del 22.09.2023 e Sez. III n. 27947 del 04.10.2023. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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