Non contestazione e valutazione della c.t.u. nella responsabilità da cose in custodia (Cass. civ. Sez. III n. 17261 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. opera esclusivamente rispetto alle allegazioni assertive di fatti, non già ai documenti prodotti né alla componente valutativa del giudizio, sicché non sussiste alcun onere di contestazione delle valutazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio. Esso, inoltre, non introduce alcuna finzione di dimostrazione del fatto non contestato e non vincola il giudice, che può pervenire a un diverso accertamento sulla base delle prove acquisite. Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., la derivazione del danno dalla cosa e la custodia sono elementi costitutivi che il danneggiato deve provare; solo una volta assolto tale onere incombe sul custode la prova liberatoria del caso fortuito. La censura che contesti l’apprezzamento delle risultanze probatorie è ammissibile, in sede di legittimità, nei soli limiti del vizio di motivazione.

Il Fatto

Una società esercente attività commerciale di vendita di mobili agisce per il risarcimento dei danni subiti ai locali posti al piano strada, invasi dall’acqua piovana in occasione delle forti precipitazioni che avevano colpito la città. La domanda è proposta nei confronti di due Condominii, sul presupposto che l’allagamento fosse riconducibile alla grave incuria nella manutenzione dell’intercapedine condominiale, che non aveva consentito il regolare deflusso delle acque verso la condotta comunale.

Il Tribunale accoglie la domanda, quantificando i danni nella misura già determinata in sede di accertamento tecnico preventivo. La Corte d’appello, in riforma, rigetta la pretesa risarcitoria per difetto di prova del nesso causale. La società propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione del principio di non contestazione e degli artt. 2697, 2729, 115 e 116 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile sotto plurimi profili. La ricorrente assume che il Condominio non avrebbe contestato i fatti accertati dal consulente in sede di a.t.p., ma, a sostegno di tale asserzione, si limita a richiamare le conclusioni rassegnate negli atti difensivi, senza trascriverne, neppure nelle parti rilevanti, il contenuto. Il ricorso viola così il requisito di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non ponendo la Corte nelle condizioni di valutare la doglianza.

Il motivo è, altresì, inammissibile perché investe l’apprezzamento del giudice di merito circa la sussistenza della non contestazione: tale valutazione esige l’interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità.

Dirimente è poi il rilievo che il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti, non già ai documenti prodotti, e non si estende alla componente valutativa: non sussiste quindi alcun onere di contestazione delle valutazioni del consulente tecnico. La Corte ribadisce inoltre che l’art. 115 cod. proc. civ. non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non contestato, ma una mera relevatio ab onere probandi, restando il giudice libero di reputare il fatto inesistente ove constino prove contrarie.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Le censure di violazione degli artt. 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. si risolvono nella contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale e di una differente valutazione degli esiti della consulenza. La violazione dell’art. 2729 cod. civ. è prospettabile solo se il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può fondarsi su presunzioni prive dei requisiti di legge, non quando la critica si sostanzi in una inferenza probabilistica diversa. Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la censura è ammissibile solo nei rigorosi limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte esclude infine la violazione dell’art. 2697 cod. civ. La Corte d’appello ha correttamente applicato i criteri di ripartizione dell’onere probatorio: nella responsabilità ex art. 2051 cod. civ. la derivazione del danno dalla cosa e la custodia devono essere provate dal danneggiato, incombendo sul custode solo la prova liberatoria del caso fortuito. Non avendo la ricorrente offerto la prova del nesso causale, non incombeva sul Condominio la dimostrazione del buono stato dei manufatti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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