Annullato il diniego di nulla osta fondato sull’art. 31 d.P.R. 394/1999 (TAR Sicilia n. 895 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 2 dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999, nella parte in cui impone al Questore di esprimere parere contrario al rilascio del nulla osta allorché il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati previsti dal Testo Unico sull’immigrazione o dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., è stato annullato dal giudice amministrativo con sentenza erga omnes per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. L’annullamento di una disposizione regolamentare spiega effetti generali e opera anche nel giudizio pendente davanti ad altro giudice amministrativo, senza necessità di nuova declaratoria. Il diniego fondato su tale norma è pertanto illegittimo. Resta fermo il potere del Questore di valutare i precedenti del soggetto, una volta eliminato il meccanismo automatico di preclusione.

Il Fatto

La società ricorrente, nell’ambito della programmazione dei flussi d’ingresso per il triennio 2023/2025, presenta due istanze per il rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia e all’assunzione di due lavoratori extracomunitari residenti all’estero, con contratto di lavoro subordinato non stagionale. Le istanze vengono respinte con il provvedimento impugnato, motivato esclusivamente sul richiamo all’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999 e sulla presenza di reati ostativi ascritti al legale rappresentante della società.

La società propone ricorso articolando cinque motivi. In via cautelare, dapprima con decreto presidenziale e poi con ordinanza collegiale, l’istanza è accolta. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via preliminare, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, il secondo motivo di ricorso, che risulta fondato. Il provvedimento impugnato reca una motivazione laconica, limitandosi a richiamare il parere contrario del Questore ai sensi dell’art. 31, comma 2, del citato regolamento.

La disposizione regolamentare impone il parere contrario al rilascio del nulla osta qualora il datore di lavoro, o il legale rappresentante della società, risulti denunciato per uno dei reati previsti dal Testo Unico sull’immigrazione o dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che escluda il reato o la responsabilità, ovvero sia stata applicata una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

Come correttamente dedotto dalla ricorrente, il TAR Friuli Venezia Giulia ha annullato il comma secondo di tale disposizione, ravvisandovi un insanabile contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Vincolando il Questore a esprimere parere contrario in presenza di una mera denuncia, senza margine di verifica né da parte del giudice né dell’autorità amministrativa in ordine alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto, il legislatore faceva derivare automaticamente conseguenze sfavorevoli dall’esistenza della sola denuncia.

Posta tale premessa, e stante la natura di atto normativo del d.P.R. in questione, il Tribunale aderisce al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui l’annullamento in parte qua produce effetti erga omnes, quindi anche rispetto all’odierna controversia. Il secondo motivo è dunque accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Collegio precisa tuttavia che la decisione del giudice friulano non ha abrogato il potere questorile di valutazione dei precedenti: ha eliminato il solo meccanismo automatico. Le nuove determinazioni dell’amministrazione restano estranee agli effetti della decisione, in forza del divieto, posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Gli atti gravati sono annullati, con salvezza dei nuovi provvedimenti; le Amministrazioni intimate sono condannate in solido alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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