Il decreto ingiuntivo non opposto è titolo eseguibile per l’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1298 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per l’ottemperanza. Condizione necessaria perché si possa agire in ottemperanza è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.. Accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Al commissario che sia dirigente della stessa Amministrazione resistente non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi legali sulla somma rivalutata fino all’effettivo soddisfo. Il decreto, non opposto nei termini, era stato dichiarato esecutivo e notificato in forma esecutiva.

Rappresentando che l’Amministrazione non aveva provveduto ad accreditare la somma, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo. Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e ha valore di cosa giudicata anche ai fini dell’ottemperanza, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 cod. proc. civ.. Condizione essenziale è che sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ..

Verificata la sussistenza di tale condizione, il Collegio accerta il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione e del termine di deposito del ricorso. Rileva inoltre che è stata documentata l’avvenuta notificazione della decisione all’Amministrazione resistente, all’indirizzo proprio.

Nel merito, il Tribunale constata il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e il perdurante inadempimento del Ministero. Quest’ultimo non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto.

Conseguentemente il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente interno, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio.

Quanto al compenso, il Tribunale esclude che il commissario vi abbia diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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