Termine sanzionatorio Consob decorre dall’accertamento effettivo, non dalla mera costatazione (Cass. civ. Sez. II n. 18335 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina dell’intermediazione finanziaria, il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 per la contestazione degli addebiti decorre dal momento dell’accertamento, che non coincide con la mera costatazione materiale del fatto né con la data di conclusione dell’attività ispettiva. Esso va individuato nel momento in cui l’autorità di vigilanza ha ragionevolmente completato l’attività di verifica degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. Il giudice dell’opposizione può sindacare la congruità del tempo impiegato, ma con giudizio ex ante, senza sostituirsi all’autorità nella valutazione dell’opportunità delle scelte istruttorie.

Il Fatto

La Consob, con delibera n. 20068 del 12.07.2017, irrogava a un consigliere d’amministrazione di un istituto bancario poi posto in liquidazione coatta amministrativa una sanzione pecuniaria di 40.000 euro, per violazione dei commi 2 e 7 dell’art. 94 d.lgs. n. 58/1998 in relazione all’offerta pubblica di acquisto di obbligazioni pubblicizzate nel 2012 e nel 2013.

La Corte d’appello di Firenze, accogliendo il reclamo dell’opponente, annullava la delibera per essere la contestazione intervenuta oltre centottanta giorni dall’accertamento, ai sensi dell’art. 195 T.U.F. La Consob ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte concentra l’attenzione sul terzo, quarto, quinto e sesto motivo, fra loro connessi, che investono la determinazione del momento di decorrenza del termine decadenziale per l’esercizio dell’azione sanzionatoria.

Il Collegio rileva che la questione è stata già risolta in relazione alla medesima delibera e ad altre concernenti la stessa vicenda, richiamando le pronunce nn. 34695, 34472, 34466 e 34465 del 2023 e le pronunce nn. 26783, 27242, 29903, 28277 e 28335 del 2024. L’errore portante della sentenza fiorentina attiene proprio alla individuazione del momento da cui far decorrere il termine decadenziale.

Richiamando l’orientamento consolidato, la Corte ribadisce che nel caso di contestazione non immediata il momento dell’accertamento non coincide con l’acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va collocato nella data in cui l’autorità ha completato la verifica degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. La pura costatazione dei fatti non equivale all’accertamento, poiché nell’attività di regolazione e supervisione vi sono ambiti, come quello finanziario, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell’immediatezza della percezione dei fatti.

Il momento dell’accertamento non va fatto coincidere necessariamente né con il giorno in cui l’attività ispettiva è terminata, né con quello di deposito delle relazioni finali, né con la data in cui l’autorità ha riunito il proprio organo volitivo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti. Occorre individuare, secondo le particolarità del caso, il momento in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento.

La Corte precisa che il giudice non può sostituirsi all’organo di controllo nel valutare l’opportunità dell’esercizio dei poteri di indagine. Egli è tuttavia abilitato a individuare il momento iniziale del termine non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto e dovuto esserlo, verificando l’eventuale inerzia ingiustificata durante o dopo la raccolta dei dati. La valutazione della superfluità degli atti di indagine va svolta con giudizio ex ante, tenendo conto dell’utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie.

La Corte censura infine la sentenza impugnata per avere omesso l’esame di una pluralità di documenti indicati dalla ricorrente, di portata decisiva, e per non avere considerato le funzioni assegnate alla Consob, che non si esauriscono nell’azione sanzionatoria. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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