Motivazione apparente in appello sulla perdita di chance del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20433 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da illegittima conduzione della selezione per il conferimento di posizioni organizzative, il giudice d’appello che, dopo aver rimosso l’accertamento e la motivazione del primo giudice, ometta di esaminare la domanda risarcitoria del lavoratore per perdita di chance, non esamini in concreto gli elementi offerti, non proceda alla valutazione dei curricula degli aspiranti e trascuri di valutare la possibilità del ricorrente di concorrere positivamente per le posizioni contestate, incorre in motivazione apparente. Tale vizio si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e determina la nullità della sentenza, restando la motivazione al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla mancanza, all’apparenza o alla irriducibile contraddittorietà della motivazione.

Il Fatto

Una dipendente, inquadrata al quarto livello, aveva partecipato nel 2014 alla selezione per il conferimento di posizioni organizzative presso un’azienda sanitaria. La nomina era stata conferita a un’altra candidata. La lavoratrice ha agito in giudizio per far accertare l’illegittima conduzione della procedura, lamentando il mancato apprezzamento della propria esperienza e dei propri requisiti culturali e professionali.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo il risarcimento per perdita di chance. La Corte d’appello ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda: pur ravvisando un obbligo motivazionale in capo all’azienda e la contrarietà della selezione al contratto collettivo e al regolamento attuativo per difetto di comparazione dei requisiti degli aspiranti, ha ritenuto non dimostrato che, in caso di corretta conduzione, la ricorrente sarebbe risultata vincitrice, reputando la percentuale individuata dalla sentenza di primo grado troppo bassa per ragionare in termini di perdita di chance. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha articolato sette motivi. La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo, riguardanti l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello e l’erronea introduzione del gravame. Il primo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello ha disatteso in via implicita l’eccezione e ha deciso nel merito, e il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto, come affermato da Cass. n. 2151 del 29.01.2021.

Il terzo motivo è stato giudicato infondato: dalla stessa narrativa della ricorrente emerge che l’azienda aveva proposto in secondo grado il duplice tema della idoneità della motivazione e del danno, sicché gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo del d.l. n. 83 del 2012, richiedono solo una chiara individuazione delle questioni contestate, senza forme sacramentali, secondo Cass. Sez. Un. n. 27199 del 16.11.2017. Ne è conseguito l’assorbimento del secondo motivo.

Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti. La ricorrente assumeva che la Corte d’appello, respinta la doglianza sull’illegittimità della selezione, non avesse confermato sul punto la pronuncia di primo grado. La Corte ha rilevato che il dispositivo contiene una riforma solo parziale, con la clausola “per il resto conferma”, riferibile all’accertata illegittimità della selezione.

Il settimo motivo è stato accolto. La Corte d’appello, dopo aver eliminato l’accertamento e la motivazione del Tribunale, ha omesso di esaminare la domanda risarcitoria del lavoratore, di procedere alla valutazione dei curricula e di valutare la possibilità concreta della ricorrente di conseguire l’incarico. La motivazione risulta così apparente, al di sotto del minimo costituzionale, e determina la nullità della sentenza, secondo il principio di Cass. n. 23940 del 12.10.2017. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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