Ricorso inammissibile se chiede rivalutazione del merito e pena già congrua (Cass. pen. Sez. 2 n. 16871 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, con i motivi di cui all’art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., si risolva in una mera rivalutazione nel merito degli elementi di prova, senza un adeguato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e con gli argomenti ritenuti dirimenti dal giudice di merito. È, altresì, manifestamente infondato il motivo di ricorso che censuri la quantificazione della pena, quando la sentenza impugnata abbia specificato che la pena base è stata individuata in prossimità del minimo edittale, rendendo la pena finale coerente con i criteri di cui all’art. 628, primo comma, cod. pen., nel testo modificato dalla l. n. 36/2019, applicabile ratione temporis. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.) è adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto e all’indispensabile apporto logistico-organizzativo fornito dal concorrente.
Il Fatto
La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa con rito abbreviato, aveva assolto un imputato da uno dei reati a lui ascritti e, riconosciute le attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena per le residue imputazioni (rapine e furto). Per un’altra imputata, invece, aveva confermato la condanna per una rapina aggravata.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il primo deduceva la violazione di legge in ordine alla configurazione del reato di rapina e al giudizio di bilanciamento delle circostanze, assumendo che la pena per il reato più grave avrebbe dovuto essere individuata nel minimo edittale della fattispecie non aggravata. La seconda imputata censurava, con due motivi, il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 114 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i ricorsi. Quello del primo imputato è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale aveva specificamente indicato che la pena base era stata determinata in prossimità del minimo edittale, e non in coincidenza con esso. La pena inflitta, pari a sei anni di reclusione, risultava pertanto del tutto coerente con il minimo di cinque anni e il massimo di dieci anni previsti dall’art. 628, primo comma, cod. pen. per la fattispecie base di rapina, nel testo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 36/2019, applicabile ratione temporis. La censura si fondava, quindi, su una premessa erronea, non essendo configurabile alcuna violazione dei criteri di commisurazione della pena.
Il ricorso della seconda imputata è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo, pur formalmente deducendo il vizio di motivazione, si risolveva in una rivalutazione del merito degli elementi probatori. La Corte ha sottolineato come il ricorso non operasse alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva individuato un argomento dirimente nel rinvenimento, nel cassetto del comodino della camera da letto della ricorrente, di una somma di denaro in banconote ancora legate in mazzette, provento della rapina in banca, senza che fosse stata fornita alcuna spiegazione alternativa plausibile. A ciò si aggiungevano altri elementi, quali il sopralluogo effettuato prima della rapina e la suddivisione del bottino, che attestavano il diretto coinvolgimento nell’illecito.
Quanto ai motivi afferenti al trattamento sanzionatorio, la Corte li ha reputati generici. La sentenza impugnata aveva infatti adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con la personalità negativa dell’imputata, desumibile dalla gravità del fatto e dall’assenza di elementi positivi. Parimenti corretta è stata ritenuta la valutazione che ha escluso la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., considerato l’indispensabile apporto logistico ed organizzativo fornito dall’imputata, consistente nel sopralluogo e nel trasporto dei complici dopo la rapina. Tale contributo, essenziale per la realizzazione del reato, non poteva essere qualificato come di minima importanza.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.