Inammissibile il ricorso per cartelle notificate ex art. 26 d.P.R. 602/73 (Cass. civ. Sez. V n. 21581 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che cumuli, senza distinzione nell’illustrazione, censure di violazione di legge e di vizio di motivazione è inammissibile, poiché l’individuazione del vizio compete in via esclusiva alla parte, non al giudice di legittimità. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che il ricorrente riporti, nelle parti rilevanti, il contenuto degli atti e dei passaggi della sentenza impugnata, senza necessità di accesso ad altre fonti. La notifica delle cartelle esattoriali eseguita in base all’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 nel testo anteriore alla Corte cost. n. 258/2012 resta regolata da tale disciplina per i rapporti già esauriti, con salvezza degli effetti prodotti. La censura che non aggredisca specificamente il decisum si risolve in un non motivo ed è inammissibile.
Il Fatto
Un contribuente, avvocato in proprio, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Foggia un’intimazione di pagamento fondata su più cartelle esattoriali e su un avviso di accertamento esecutivo, deducendo la mancata prova della notifica degli atti presupposti. L’agente della riscossione eccepiva il difetto parziale di giurisdizione per i crediti extratributari e la ritualità delle notifiche; l’Agenzia delle entrate insisteva per l’inammissibilità delle censure di merito.
La CTP dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per alcune cartelle e accoglieva parzialmente il ricorso quanto a due cartelle, la cui notifica non si era perfezionata per mancato adempimento dell’art. 140 c.p.c. La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello dell’agente della riscossione e rigettava quello incidentale del contribuente, ritenendo rituale la notifica ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602/1973. Il contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell’art. 48 disp. att. c.p.c., sostenendo che la notifica delle cartelle presupposte si era perfezionata senza prova della ricezione della raccomandata informativa. La Corte ha ritenuto il motivo affetto da plurimi profili di inammissibilità.
Sotto un primo profilo, il motivo cumula più censure, di violazione di legge e di vizio di motivazione, senza operare alcuna distinzione nell’illustrazione. Ciò impedisce l’esercizio nomofilattico, poiché l’individuazione del vizio non rientra nel compito assegnato al giudice di legittimità, ma è riservata alla parte in base al combinato disposto degli artt. 360 e 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte rileva poi la violazione del principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato né allegato il contenuto degli atti difensivi dei gradi di merito, in particolare quanto all’eccezione di difetto di notifica. Richiamando le Sezioni Unite n. 8950 del 2022, il giudice di legittimità precisa che tale principio non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma non può tradursi nell’integrale trascrizione degli atti quando nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto di quelli richiamati e segnalata la loro presenza negli atti di merito.
Le censure relative ad alcune cartelle risultano inammissibili per novità della questione e per difetto di specificità, non emergendo dalla sentenza impugnata la proposizione di specifiche eccezioni. Quanto alla cartella per cui il ricorrente assumeva la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la Corte osserva che la CTR ha ritenuto la notifica effettuata non già in base a tale norma, ma ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, nel testo anteriore alla Corte cost. n. 258/2012. La questione è quindi estranea al decisum e la censura si risolve in un non motivo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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