Eccezione di merito respinta in primo grado e onere del gravame incidentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26037 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o mediante un’enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente e inequivocamente la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale. Non è possibile, altrimenti, il rilievo officioso ex art. 345, co. 2, cod. proc. civ., per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, co. 2, cod. proc. civ., né è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ., utilizzabile invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. La decadenza sostanziale introdotta dall’art. 32 della legge n. 183/2010 rappresenta un’eccezione di merito, rectius preliminare di merito, e non di rito.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di una società e poi di altra società subentrata per cessione di ramo d’azienda, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo da quest’ultima. Adiva il Tribunale, sostenendo la nullità del licenziamento perché intimato a non domino, in conseguenza dell’inopponibilità della cessione alla lavoratrice per frode alla legge e illiceità della causa, con conseguente reintegrazione alle dipendenze della cedente; prospettava ulteriori vizi del recesso.
La fase sommaria introdotta dalla legge n. 92/2012 e la successiva opposizione si chiudevano con il rigetto delle domande. La Corte d’appello, accolta l’eccezione di decadenza riproposta dalla cedente, dichiarava illegittimo il licenziamento e applicava la tutela c.d. obbligatoria. Propone ricorso per cassazione la lavoratrice; la cedente resiste con controricorso, altra società rimane intimata, l’INPS si costituisce senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la sentenza per avere la Corte territoriale accolto l’eccezione di decadenza riproposta dalla società cedente, benché il Tribunale l’avesse implicitamente rigettata, con la conseguenza che sarebbe stato onere della parte farla valere mediante reclamo incidentale, invece non proposto.
Il motivo è fondato. La Corte richiama le argomentazioni della propria ordinanza n. 8845/2025 e afferma che, in funzione nomofilattica, quando l’eccezione di merito è stata respinta in primo grado in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente l’infondatezza, la parte convenuta rimasta vittoriosa deve proporre gravame incidentale. Non basta la riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ., ammessa solo quando l’eccezione non abbia formato oggetto di alcun esame; né opera il rilievo officioso ex art. 345, co. 2, cod. proc. civ., essendosi formato il giudicato interno ai sensi dell’art. 329, co. 2, cod. proc. civ..
La Corte precisa che la decadenza introdotta dall’art. 32 della legge n. 183/2010 è una decadenza sostanziale, che costituisce eccezione preliminare di merito e non di rito. Nel caso concreto, entrambi i giudici delle due fasi del giudizio di primo grado avevano esteso la cognizione all’accertamento della frode alla legge nella cessione di ramo d’azienda, escludendola sulla base di circostanze di merito. Il presupposto implicito, ma necessario e univoco, di tali accertamenti era dunque il rigetto dell’eccezione di decadenza, questione preliminare di merito.
Ne conseguiva l’onere della cedente di dolersi di quel rigetto, sia pure implicito, mediante reclamo incidentale, se del caso condizionato. Onere non adempiuto: erroneamente la Corte d’appello ha valutato l’eccezione sulla sola base della riproposizione contenuta nella memoria di costituzione. Il primo motivo è quindi accolto, gli altri due restano assorbiti, la sentenza è cassata con rinvio in diversa composizione per nuovo esame sull’ammissibilità in rito della questione, con regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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