Correzione dell’errore materiale nel processo tributario e limiti dell’art. 287 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 33720 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dall’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal semplice confronto tra la parte inficiata del documento e le considerazioni contenute nella motivazione. Esso non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. La palese omissione dell’indicazione di un avviso di accertamento nelle intestazioni delle sentenze, quando il nominativo del contribuente è sempre indicato e non vi è distinzione fra i soci nelle motivazioni, integra un errore materiale. Deve pertanto escludersi la configurabilità di un giudicato implicito, non avendo il giudice del rinvio effettuato una integrazione della decisione.
Il Fatto
La società contribuente e i singoli soci hanno impugnato avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta dal 2003 al 2008, con i quali erano state accertate maggiori IRPEF, IRAP e IVA. Gli atti impositivi traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, dal quale emergeva il coinvolgimento della società in una frode carosello, con il ruolo di soggetto interposto in una catena di operazioni soggettivamente inesistenti.
Dopo i primi due gradi di merito, la Corte di cassazione, con sentenza del 20 dicembre 2021, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti, annullando gli avvisi limitatamente ai costi di acquisto della merce. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione. Nelle more, i contribuenti presentavano istanza di correzione per errore materiale, assumendo l’omessa indicazione di un avviso di accertamento relativo a una socia. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’istanza; avverso tale ordinanza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso. L’ordinanza che definisce il giudizio di correzione, tanto se accolga quanto se respinga l’istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza e assumano autonomo rilievo, riguardando un punto sul quale essa abbia avuto carattere non solo decisorio ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza. Sul punto richiama il precedente Cass. n. 12966/2023.
Nel merito, entrambi i motivi dell’Agenzia sono infondati. Il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Richiama sul punto Cass. n. 16877/2020 e Cass. n. 572/2019.
L’errore di redazione deve consistere in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Cass. n. 17309/2025; Cass. n. 13006/2003).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti appare evidente che l’omessa indicazione nelle intestazioni delle sentenze dell’avviso di accertamento emesso a carico di una socia sia una palese svista, considerato che il nominativo della contribuente è sempre indicato e non vi è alcuna distinzione fra i vari soci nelle motivazioni. Si tratta dunque di un errore materiale, dovendosi escludere la configurabilità di un giudicato implicito; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha effettuato una integrazione della decisione.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle specificità della fattispecie oggetto del procedimento di correzione.
Nota della Redazione
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