Notifica degli atti impositivi e sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33995 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, i vizi di notifica delle cartelle esattoriali restano sanati per raggiungimento dello scopo quando il contribuente, pur contestandone la ritualità, abbia presentato istanze di rateizzazione del debito e di definizione agevolata. La notificazione dell’avviso di addebito Inps può essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con applicazione delle norme sul servizio postale ordinario e non di quelle della legge n. 890/82, senza necessità dell’invio della raccomandata informativa. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito, salvo che i giudizi siano esplicitamente riservati all’Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti.
Il Fatto
Un contribuente si era visto notificare dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione un’intimazione di pagamento fondata su ventinove pregressi atti impositivi, emessi tra il 2009 e il 2020, per contributi Inps e premi Inail non pagati, per un debito complessivo superiore a due milioni di euro. Proposto ricorso in opposizione, il Tribunale lo aveva respinto; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, rilevando la tardività dell’impugnazione rispetto al termine perentorio di quaranta giorni e la regolarità delle notifiche.
Avverso la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, deducendo vizi di nullità della sentenza, il difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia, l’assenza della prova di ricezione delle raccomandate informative e l’invalidità delle notifiche eseguite da un indirizzo di posta elettronica certificata non censito. Inps e Inail hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente aveva contestato in modo generico l’esistenza degli originali delle relate di notifica, senza confrontarsi con le numerose istanze di rateizzazione e di definizione agevolata, tutte senza esito, dalle quali la Corte territoriale aveva desunto la piena conoscenza degli atti impositivi ben prima della notifica dell’intimazione opposta.
Il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha richiamato il principio per cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito, a meno che tali giudizi non siano esplicitamente riservati all’Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti, richiamando le Sezioni Unite n. 30008/19. La scelta del professionista esterno è legittima e non richiede particolari delibere o formalità, salvo diversa previsione convenzionale.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.. L’art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, consente la notificazione dell’avviso di addebito Inps mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza applicazione delle modalità dell’art. 149 cod. proc. civ. e senza necessità della raccomandata informativa, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
Il quarto motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l’art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 fanno espresso riferimento solo all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e alla necessità che lo stesso sia estraibile dagli elenchi previsti dalla legge, nulla disponendo in merito all’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente.
Anche il quinto motivo è stato respinto. In caso di vizi nella notifica delle cartelle esattoriali, la loro validità può essere sanata per raggiungimento dello scopo qualora il contribuente, pur contestando la notifica, abbia presentato istanza di rateizzazione del debito, secondo l’orientamento recentemente ribadito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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