Risarcimento per medici specializzandi iscritti prima del 1982: il diritto sorge dal 1° gennaio 1983 (Cass. civ. Sez. 3 n. 14395 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, spetta anche al medico che si sia iscritto alla scuola di specializzazione in un anno accademico anteriore al 1982-1983. Tale diritto sorge, tuttavia, solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76/CEE, e la conclusione del corso di specializzazione. La situazione del medico iscritto prima del 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore della direttiva, costituisce una fattispecie i cui effetti futuri sono disciplinati dalla direttiva stessa a partire dalla scadenza del termine di recepimento.
Il Fatto
Un medico, laureato e iscrittosi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia dal 1980 al 1984, senza percepire alcuna remunerazione, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, quest’ultima come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di corrispondere un’adeguata retribuzione ai frequentanti le scuole di specializzazione. L’Italia aveva provveduto solo con la legge n. 257/1991.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda per difetto di prova. La Corte d’appello di Roma, accogliendo parzialmente il gravame, riteneva valida la prova della frequenza senza remunerazione e riconosceva il diritto al risarcimento con decorrenza dal 1° gennaio 1983. La Presidenza del Consiglio dei ministri ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la tesi dell’Amministrazione. Quest’ultima sosteneva che il diritto al risarcimento non potesse spettare a quanti avessero iniziato la scuola di specializzazione prima dell’entrata in vigore delle direttive comunitarie, dovendo la disciplina trovare applicazione solo per i corsi avviati successivamente.
La questione era già stata rimessa alle Sezioni Unite, che avevano sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea il medesimo quesito. La Corte di giustizia, con la sentenza del 3 marzo 2022, causa C-590/20, ha stabilito che la situazione del medico iscritto prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza del termine di trasposizione, fissato al 1° gennaio 1983.
La Corte di giustizia ha quindi precisato che qualsiasi formazione iniziata nel corso del 1982 deve essere retribuita per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla fine del percorso, e che tale obbligo vale anche per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore della direttiva. Le Sezioni Unite, recependo tale principio con la sentenza n. 20278 del 23 giugno 2022, hanno stabilito che il diritto al risarcimento spetta anche a quanti si sono iscritti negli anni accademici anteriori al 1982-1983, limitatamente al periodo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola.
La sentenza impugnata si è conformata a tali principi, e il ricorso è stato pertanto rigettato. Non si è provveduto sulle spese per la mancata attività difensiva dell’intimato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.