Compensi professionali per attività in giudizio amministrativo esclusi dal rito speciale (Cass. civ. Sez. II n. 212 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali dell’avvocato per l’attività svolta innanzi al giudice amministrativo resta estranea all’ambito applicativo dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che richiama la sola attività professionale svolta nel giudizio civile o in stretto rapporto di dipendenza con il mandato difensivo. Il giudice che converte il rito senza attivare il preventivo contraddittorio e senza ammettere i mezzi di prova richiesti dalla parte viola il diritto di difesa, con nullità del provvedimento. In tema di notificazioni, qualora l’esito negativo non sia imputabile al richiedente, la riattivazione del procedimento notificatorio entro la metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ. conserva gli effetti della richiesta originaria.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un cliente nei confronti del proprio difensore, avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali per l’assistenza prestata in un giudizio davanti al TAR. Il procedimento si svolgeva con il rito previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e si concludeva con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

Avverso l’ordinanza del Tribunale il difensore proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il cliente resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.

La Motivazione della Corte

L’eccezione preliminare è infondata. Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, emerge che l’ordinanza era stata pubblicata il 12.04.2018 e non notificata. Il ricorso venne notificato una prima volta a mezzo posta, senza esito per irreperibilità del destinatario; una seconda notifica, effettuata presso l’indirizzo risultante dall’Albo, falliva per la medesima ragione.

Gli accertamenti svolti dal notificante evidenziavano che l’indirizzo indicato nell’Albo professionale era errato. Il difensore si attivava tempestivamente e la notifica si perfezionava il 22.11.2018 presso l’indirizzo corretto. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 17352 del 2009, secondo cui, ove la notificazione non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere di riattivare il procedimento notificatorio, con effetto retroattivo dalla data iniziale.

Quanto ai limiti temporali, le Sezioni Unite n. 14594 del 2016 hanno stabilito che la riattivazione deve avvenire con immediatezza e senza superare il limite pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente. Nel caso di specie l’errore non era imputabile al ricorrente, ma all’erronea iscrizione dell’indirizzo nell’Albo, e la notifica è stata effettuata entro il termine dimezzato.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Le Sezioni Unite n. 4485 del 2018 hanno chiarito che l’ambito dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 resta circoscritto all’attività professionale svolta nel giudizio civile o in stretto rapporto con il mandato difensivo, restando esclusa quella davanti ai giudici speciali. Erroneamente, dunque, il Tribunale ha applicato il rito speciale a una controversia relativa a prestazioni rese davanti al giudice amministrativo.

Anche il secondo motivo è fondato. L’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 richiama le regole del rito sommario e l’art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. prevede il compimento degli atti istruttori rilevanti. Il Tribunale, nel disporre il mutamento del rito, aveva affermato che le parti non avevano dedotto mezzi di prova, mentre il ricorrente aveva richiesto il giuramento decisorio, mezzo decisivo in tema di prescrizione presuntiva. La violazione del diritto di difesa è palese. Il ricorso è accolto, l’ordinanza cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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