Interpretazione degli accordi aziendali e CIGS illegittima: inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4539 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli accordi sindacali aziendali è riservata al giudice di merito, in ragione della loro efficacia limitata, e non è censurabile in cassazione per violazione di legge, poiché essi non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro. Ne consegue che il motivo che invoca l’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. avverso l’esegesi di tali accordi è inammissibile. Il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto per illegittima collocazione in CIGS integra inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con diritto del lavoratore al risarcimento integrale del danno, commisurato ai compensi che avrebbe maturato nel periodo di inadempimento ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.

Il Fatto

Un gruppo di piloti, appartenenti al personale navigante tecnico di una compagnia aerea, adiva il giudice del lavoro chiedendo di accertare l’illegittimità della propria collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria e di ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento degli importi spettanti a ciascun ricorrente. La Corte d’Appello confermava la decisione, rideterminando in parte il danno e riconoscendo, per due lavoratori, la differenza retributiva mensile per il periodo di illegittima collocazione.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando l’interpretazione degli accordi sindacali del 2011 e del 2012, l’omessa pronuncia su alcune circostanze e le modalità di quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nell’esegesi degli accordi aziendali. Il Collegio ricorda che, secondo costante giurisprudenza, l’interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito, data la loro efficacia limitata, e non è sindacabile in cassazione se non per vizio di motivazione o violazione dei canoni ermeneutici, come affermato in Cass. n. 2625/2010 e successive conformi.

Poiché tali accordi non possiedono il rango di contratti collettivi nazionali, il motivo che invoca l’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. risulta inammissibile, come già ritenuto in Cass. n. 17201/2020 e Cass. n. 17710/2022. Nel merito, la Corte osserva che il giudice territoriale ha ritenuto che la cassa integrazione dovesse essere rimodulata includendo nella rotazione anche i lavoratori che avevano aderito al primo accordo con condizioni diverse; a tale lettura plausibile la ricorrente contrappone un mero dissenso motivazionale, non veicolabile in sede di legittimità.

Anche il secondo motivo è inammissibile: la società riconduce all’omessa pronuncia l’errore del giudice di merito per non aver esaminato la dismissione di alcuni aeromobili, ma dalla trascrizione del motivo d’appello emerge non una domanda o eccezione, bensì una circostanza di fatto, e la doglianza è preclusa dalla doppia conforme nel merito.

Il terzo motivo, relativo alla quantificazione del danno, è inammissibile perché non centrato sulla ratio decidendi, posto che la Corte territoriale ha utilizzato operazioni aritmetiche su tabelle basate sulle buste paga, secondo i criteri consolidati per il risarcimento dei danni da illegittima collocazione in CIGS, richiamando Cass. n. 10376/2021 e Cass. n. 24738/2015. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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