Contestazioni alla c.t.u. ammesse anche in appello se non introducono nuovi fatti (Cass. civ. Sez. III n. 8838 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità del relativo procedimento, disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o nuove prove, ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. Il consulente tecnico d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle sue attività le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, purché non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare.
Il Fatto
Con convenzione del 1988 una società affidataria e mandataria della Regione Campania riceveva l’incarico di riscuotere i crediti dell’ente territoriale legati alla gestione del servizio di depurazione. Nel 2005 la società, quale mandataria con rappresentanza della Regione, conveniva in giudizio un Comune e l’Ente d’Ambito per ottenere il pagamento dei canoni di depurazione e fognatura, oltre interessi, e in via subordinata il risarcimento dei medesimi importi.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda verso il Comune e respingeva quella proposta nei confronti dell’Ente d’Ambito e del Commissario Straordinario, come pure la domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1088/2019, rigettava l’impugnazione del Comune e compensava le spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione; la società intimata non ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia, con due motivi connessi, che la corte territoriale non avrebbe rilevato come il giudice di primo grado non avesse tenuto conto delle osservazioni con cui esso aveva tempestivamente contestato l’ammissibilità e le risultanze della c.t.u., fondata su documenti acquisiti direttamente dall’ausiliare e su valutazioni probabilistiche. Con il secondo motivo, in via subordinata, lamenta che non sia stata rilevata l’analoga contestazione contenuta nella comparsa conclusionale.
La Corte ritiene fondata l’eccezione sulla preclusione. Il Comune, costituendosi in primo grado, aveva contestato l’ammissibilità e il contenuto della c.t.u. e l’attendibilità dei risultati; non essendovi stata pronuncia sul punto, la doglianza era stata riproposta con il quarto e il quinto motivo di appello. Richiamando le Sezioni Unite n. 5624 del 2022, la Corte precisa che le contestazioni alla c.t.u. che non integrino eccezioni di nullità possono essere proposte per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande o prove.
I motivi non possono però essere accolti nel merito. Le Sezioni Unite n. 3086 del 2022 hanno affermato che il consulente può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, purché non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare.
Tale principio è stato rispettato dalla corte di merito. La ricostruzione dei volumi idrici è avvenuta su elementi fattuali allegati dalla società attorea, che aveva dedotto il comportamento omissivo del Comune, il quale non aveva fornito i dati richiesti, e aveva indicato i criteri di quantificazione. La c.t.u. è stata quindi correttamente qualificata non esplorativa, ma percipiente.
Quanto al quinto motivo, il Comune aveva effettivamente prospettato risultati alternativi. La corte territoriale, però, avendo ricostruito la correttezza delle conclusioni del consulente, non è incorsa nel vizio di omessa pronuncia, avendo implicitamente disatteso le alternative tardivamente prospettate. Il giudice di merito non è tenuto a confutare tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi su cui fonda il convincimento. Il ricorso è rigettato, con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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