Procura alle liti non prodotta: ricorso inammissibile e rilievo d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 13146 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di proposizione del ricorso a mezzo di procuratore, generale o speciale, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri sostanziali e processuali al procuratore. In mancanza, il ricorso è inammissibile e il vizio è sempre rilevabile d’ufficio. Non è sufficiente che colui il quale si qualifica rappresentante dell’ente in forza di procura notarile ne indichi gli estremi, poiché, se l’atto non è prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni e/o l’indennità conseguenti ai lavori di realizzazione di un tratto di linea ferroviaria ad alta velocità. La domanda è stata proposta nei confronti della concessionaria dell’opera pubblica e del consorzio appaltatore.

La concessionaria ha chiamato in causa il general contractor per essere manlevata in caso di condanna. Il Tribunale ha accolto la domanda indennitaria nei confronti della concessionaria e ha condannato il general contractor a tenerla indenne. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha rigettato la domanda di manleva, confermando la condanna della concessionaria. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, resistito con distinti controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto pregiudiziale e assorbente il rilievo dell’ammissibilità del ricorso, che ha sortito esito negativo. Il thema decidendum riguarda la costituzione in giudizio a mezzo di procuratore volontario e la necessità che la procura sia materialmente acquisita al fascicolo.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui, in caso di proposizione del ricorso a mezzo di procuratore ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., la produzione del documento che contiene la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali. In mancanza, il ricorso è inammissibile.

La Corte ha precisato che il vizio è sempre rilevabile d’ufficio, diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto il cui potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità.

Non basta, dunque, che colui che si qualifica rappresentante dell’ente in forza di procura notarile ne indichi gli estremi: se l’atto non è prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto. Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza costante di legittimità, citando, tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 2033 del 25/01/2022, Sez. 3, n. 24893 del 15/09/2021 e Sez. 6-3, n. 11898 del 07/05/2019.

Nella specie, la società ricorrente risultava costituita in persona di un soggetto che si qualificava procuratore della stessa in virtù di procura speciale autenticata per atto notarile, indicata negli estremi ma non depositata in giudizio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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