Doppia conforme e ricorso incidentale tardivo: inammissibilità e inefficacia (Cass. civ. Sez. III n. 14931 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile quando la sentenza d’appello rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado e il ricorrente non assolva l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce, dimostrandone la diversità. Il fatto storico del quale si assume l’omesso esame deve inoltre possedere il carattere della decisività, nel senso che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, per qualsiasi motivo, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto quando siano già scaduti i termini degli artt. 325, secondo comma, o 327, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.
Il Fatto
Una società conduttrice di un immobile ad uso commerciale cede il ramo di azienda e assume che il contratto di locazione originario non sia stato trasferito al cessionario, essendo la cessione avvenuta con patto di riservato dominio. Il locatore, dopo aver comunicato la cessazione del contratto all’Agenzia delle Entrate, stipula un nuovo contratto di locazione con il cessionario.
Fallita la cessione e risolto il nuovo rapporto per morosità, la società convenuta chiede la risoluzione del contratto originario per inadempimento del locatore e il risarcimento del danno, adducendo l’impossibilità di esercitare l’attività commerciale per l’abusività di un locale. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettano le domande; la società propone ricorso per cassazione e il locatore ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente deduce l’omesso esame del patto di riservato dominio quale fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Sotto il primo, l’omessa considerazione di quel fatto resta irrilevante per difetto di decisività: rispetto all’accertamento che il cessionario aveva stipulato un nuovo contratto e che il rapporto originario era cessato, la ricorrente non spiega perché il patto avrebbe necessariamente implicato la permanenza della locazione in capo alla cedente.
Sotto il secondo profilo, opera la regola dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis e con continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022: è esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del n. 5 quando la sentenza d’appello confermi integralmente quella di primo grado. Il presupposto è la c.d. doppia conforme in facto, sicché il ricorrente ha l’onere, non assolto, di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e di dimostrarne la diversità.
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte rileva la violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., per mancata indicazione in rubrica delle disposizioni violate, non individuabili dalla sola illustrazione. Nel merito, le doglianze attengono a profili di fatto e mirano a provocare un nuovo giudizio di merito: l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono riservati al giudice del merito. Sussiste inoltre una ratio decidendi autonoma non censurata, fondata sul mancato pagamento dei canoni da parte della cedente.
Infine, il ricorso incidentale del locatore è dichiarato inefficace. Il controricorso è stato notificato nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, ma oltre il termine dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., poiché la sentenza d’appello, non notificata, era stata depositata l’11 gennaio 2021. Si tratta dunque di impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ.: all’inammissibilità del ricorso principale segue di diritto la sua inefficacia.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale, compensando integralmente le spese di legittimità in ragione delle vicende dei rapporti sostanziali coinvolgenti anche soggetti estranei al giudizio.
Nota della Redazione
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