Penale contrattuale di stretta interpretazione e sindacato sull’ermeneutica (Cass. civ. Sez. II n. 17223 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola penale, avendo natura sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non può essere estesa a ipotesi di inadempimento diverse da quelle per le quali è espressamente prevista. Nell’interpretazione del contratto il giudice di merito deve ricercare la comune intenzione dei contraenti attraverso il senso letterale delle parole, l’integrale contesto negoziale e i criteri di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. Il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, appartenendo ai giudizi di fatto riservati al giudice del merito, ma afferisce solo al rispetto dei canoni legali di ermeneutica e alla coerenza e logicità della motivazione. Ne consegue l’inammissibilità di ogni critica che si riduca a contrapporre all’interpretazione accolta una diversa ricostruzione della volontà negoziale. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Una società cooperativa, in liquidazione, cedeva a una società per azioni un impianto di cogenerazione, in esecuzione di un contratto preliminare concluso nel 2009 e integrato da un accordo del 2010. L’impianto veniva consegnato nel maggio 2011; il prezzo era pagato solo parzialmente nel marzo 2012. La venditrice invocava la clausola penale prevista dal punto 5.5. del preliminare per il ritardo nel pagamento.
Il Tribunale di Padova rigettava la pretesa e la Corte d’Appello di Venezia confermava, escludendo che il termine richiamato dalla penale riguardasse l’obbligazione di pagamento del prezzo. La società cooperativa ricorreva quindi in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente, perché tutti veicolano la tesi per cui la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la penale non riguardasse il ritardo nel pagamento del prezzo. La ricorrente non deduce motivi di appello ulteriori rispetto a quello esaminato dal collegio territoriale, sicché la censura di omessa pronuncia non ha fondamento.
La sentenza impugnata presenta una motivazione che in nessun modo può dirsi apparente. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Il vizio ricorre quando la motivazione, pur esistente, reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e da Sezioni Unite n. 22232 del 2016.
La Corte d’Appello ha espresso chiaramente le ragioni del proprio convincimento: il punto 5.5. riferiva la penale solo al mancato rispetto dei termini di cui ai punti 5.1., 5.2. e 5.4.; questi non riguardavano il pagamento del prezzo; la penale, di natura sanzionatoria, non poteva essere estesa oltre i limiti della relativa lettera. Il giudice del merito si è attenuto ai canoni dell’interpretazione letterale e sistematica, ha valorizzato il criterio delle espressioni specifiche e ha letto le clausole in coerenza con la loro specifica funzione, richiamando il principio di Cass. Sez. L n. 24669 del 2021.
La tesi della ricorrente si riduce così alla prospettazione di un’interpretazione diversa. Il controllo di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé: l’interpretazione del merito si sottrae al sindacato anche quando non è l’unica possibile, ma una delle possibili e plausibili. Il quarto motivo è inammissibile, perché la ricorrente avrebbe dovuto indicare la specifica clausola dell’accordo integrativo con cui l’ambito della penale sarebbe stato esteso al pagamento del prezzo: indicazione che manca. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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