Bolletta gas e prova del corretto funzionamento del contatore (Cass. civ. Sez. III n. 17401 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rilevazione dei consumi risultante dal contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e non si risolve in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato in bolletta. Il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato misurato e quello trascritto nella fattura, mentre l’utente conserva il diritto di contestazione. La contestazione è idonea solo se compiuta: l’utente deve chiedere la verifica dello strumento e indicare i consumi presumibili in rapporto a quelli richiesti. Il giudice di merito non può omettere il vaglio dei consumi ritenuti congrui rispetto a quelli contestati, motivando sul punto per trarne le conseguenze sul riparto degli oneri probatori.

Il Fatto

Un fornitore di gas aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative alla fornitura effettuata a una struttura recettiva, ingiungendo anche il socio accomandatario. L’utente si era opposto contestando la congruità dei consumi e imputandola al possibile malfunzionamento del misuratore o a una errata valutazione del distributore.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’appello aveva invece riformato la pronuncia, rilevando che, a fronte della contestazione dell’utente, il fornitore non aveva dato prova del corretto funzionamento del contatore, del quale era stata chiesta senza esito la verifica, che non poteva gravare sulla società di distribuzione, estranea al rapporto tra somministrante e somministrato. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il quarto motivo, per ragioni logiche, e lo rigetta. Il rapporto contrattuale dedotto in lite è quello tra somministrante e somministrato: l’utente è estraneo ai rapporti tra fornitore e distributore, sicché l’eventuale malfunzionamento del misuratore, di proprietà di quest’ultimo, non può che essere opposto al somministrante.

Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento del secondo. La Corte richiama il precedente Cass. n. 28984 del 2023: il contatore, quale strumento di misurazione accettato dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, comporta che di fronte alla pretesa creditoria sia l’utente a dover dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.

Tale regola non si traduce in un privilegio probatorio del gestore. La rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità: il gestore deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra dato misurato e dato in bolletta. Il principio è confermato da Cass. n. 23699 del 2016, Cass. n. 19154 del 2018, Cass. n. 13605 del 2019 e Cass. n. 297 del 2020. All’esito, il fruitore deve offrire evidenza che l’eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, non evitabili con idonea custodia e vigilanza dell’impianto.

Il presupposto è che la contestazione sia compiuta: l’utente deve contestare il malfunzionamento, chiedere la verifica dello strumento e dimostrare quali consumi presumibili ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico delle bollette precedenti. Nella specie, pur in presenza di contestazione stragiudiziale e di richiesta di verifica, la Corte territoriale non ha fornito alcuna indicazione sul compiuto vaglio, anche in termini presuntivi, dei consumi ritenuti congrui rispetto a quelli richiesti.

La Corte d’appello avrebbe dovuto vagliare la consulenza di parte, che esaminava i consumi degli anni 2009-2012, mentre il decreto ingiuntivo riguardava gli anni 2012-2016, nonché la fattura del settembre 2016, motivando per poi trarne le conseguenze sul riparto degli oneri probatori. Non si tratta di indicare come provati i consumi effettivi, ma di motivare su quelli presumibili. Ne consegue la cassazione in relazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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