Definizione agevolata delle cartelle non sospende la legittimazione al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 22095 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di definizione agevolata delle cartelle, di cui al d.l. n. 119/2018, non sospende né priva il creditore della legittimazione a proporre istanza di fallimento. Gli effetti preclusivi dell’art. 3, comma 10, d.l. n. 119/2018 riguardano esclusivamente l’avvio o la prosecuzione delle procedure esecutive individuali, e non si estendono alla procedura prefallimentare né alla dichiarazione di insolvenza. La qualità di creditore richiesta dall’art. 6 l. fall. prescinde dalla liquidità ed esigibilità del credito, con la conseguenza che la mera inesigibilità temporanea del credito erariale non incide sulla legittimazione dell’ente impositore.

Il Fatto

Una società in liquidazione era stata ammessa al concordato preventivo. Il tribunale aveva poi revocato tale ammissione, ex art. 173 l. fall., per il mancato deposito della somma richiesta per le spese di procedura, e aveva dichiarato il fallimento su istanza dell’agente della riscossione, dopo che la società aveva rinunciato alla procedura minore.

La Corte d’Appello di Torino aveva rigettato il reclamo della società. Questa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo, tra l’altro, che la rinuncia alla procedura precludeva la revoca, che il creditore istante era privo di legittimazione per effetto della definizione agevolata e che mancava prova dell’insolvenza. Il fallimento e l’agente della riscossione hanno resistito con separati controricorsi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse. La Corte ha osservato che l’eventuale declaratoria di improcedibilità del concordato per rinuncia non avrebbe impedito al tribunale di accogliere la domanda di fallimento avanzata dal creditore istante.

Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 3, comma 10, lett. d) ed e), d.l. n. 119/2018 vieta di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate. La norma limita però tali preclusioni alle sole procedure esecutive individuali, sicché non si producono effetti rispetto alla dichiarazione di insolvenza né alla prosecuzione della procedura prefallimentare. Nel percorso argomentativo la Corte richiama Cass. n. 18310 del 2023 e Cass. n. 17884 del 2023, secondo cui la temporanea inesigibilità del credito erariale non esclude la legittimazione dell’ente impositore.

La Corte precisa che la qualità di creditore, necessaria ai fini dell’art. 6 l. fall., spetta a chi vanta un credito esistente, anche se non liquido, non esigibile o non scaduto. La mera presentazione della domanda di definizione agevolata genera una semplice aspettativa di ammissione all’agevolazione e non priva il creditore della legittimazione.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Il principio invocato è corretto: per la società in liquidazione il giudice deve accertare se gli elementi attivi consentano l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori, come affermato da Cass. n. 30435 del 2022 e Cass. n. 28193 del 2020. La corte territoriale vi si è attenuta, desumendo l’insolvenza dai dati della domanda di concordato, che evidenziavano un sensibile disavanzo tra attivo e passivo.

Il quinto motivo, relativo alla condanna del legale rappresentante alle spese ex art. 94 c.p.c., è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente. Il rappresentante diviene parte in causa quanto alla pronuncia sulla propria responsabilità ed è l’unico titolare del diritto di impugnare il capo che lo riguarda; nel caso concreto il ricorso era stato proposto dalla società e non dal rappresentante in proprio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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