Particolare tenuità del fatto: motivazione apparente e rinvio al giudice di merito (Cass. pen. Sez. III n. 19613 del 26.05.2025)

nel commento le parti sono indicate solo per ruolo. Nel testo compare un refuso “d. Igs. 152/2006” e “d. Igs. 150/2022” (per d.lgs.), non rilevante ai fini del commento. Nel testo compare “d. Igs. 152/2006” per il reato contestato e “artt. 20-bis ss. c.p.” per le sanzioni sostitutive; il riferimento all’art. 131-bis cod. pen. risulta corretto.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
È apparente la motivazione con cui il giudice di merito nega la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ricorrendo a formule stereotipe, tautologiche o ad asserzioni apodittiche, senza specifici momenti esplicativi. L’art. 131-bis cod. pen., oltre al limite edittale, esige la verifica congiunta della particolare tenuità dell’offesa — da valutare attraverso le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. — e della non abitualità del comportamento. Il richiamo a precedenti non specificati assume rilievo ostativo soltanto se l’imputato risulti delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure autore di più reati della stessa indole.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere per difetto di querela in ordine a un capo e condannava l’imputato per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. n. 152/2006. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo tre motivi: vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza, violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 20-bis ss. cod. pen.

La questione centrale riguarda il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, negata dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute dal ricorrente carenti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Le due sentenze di merito, in c.d. doppia conforme, ritengono concordemente raggiunta la prova della colpevolezza: l’imputato deteneva le chiavi di ingresso e, per concorde dichiarazione dei testimoni, gestiva l’attività di manutenzione delle imbarcazioni nel capannone ove si era prodotta la produzione dei rifiuti. Il richiamo alla sentenza di primo grado è privo di fondamento, poiché essa aveva escluso solo la natura imprenditoriale dell’attività, mentre il reato contestato è comune, non proprio dell’imprenditore. Il motivo non si confronta in modo realmente critico con le sentenze e risulta quindi inammissibile per genericità.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte rileva che le argomentazioni della Corte territoriale si limitano al richiamo a precedenti non meglio specificati e risalenti, i quali assumono rilievo ostativo solo ove l’imputato risulti delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole, evenienza sulla quale la Corte distrettuale non motiva affatto.

Né vale il riferimento ai contenuti della prima sentenza: questa esclude i presupposti della causa di non punibilità solo nei confronti di un coimputato, unico richiedente nelle conclusioni, mentre l’imputato ne aveva chiesto il riconoscimento unicamente nei motivi di appello, in riferimento allo ius superveniens costituito dal d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato la cornice edittale e il contenuto della norma.

La motivazione non fa buon governo dei principi elaborati sul punto. L’art. 131-bis cod. pen. richiede, oltre al limite edittale, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento in via congiunta e non alternativa. La tenuità si articola in due indici-requisiti — le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo — da valutare alla luce dei criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., compresa la condotta successiva al fatto.

Nel caso di specie tale approfondito esame manca del tutto e la motivazione appare legata a formule stereotipe, risultando meramente apparente. È tale la motivazione che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità, o che si avvalga di argomentazioni di puro genere, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di efficacia dimostrativa. L’accoglimento di questa censura ha efficacia assorbente sul terzo motivo, poiché la decisione sulla causa di non punibilità è logicamente e cronologicamente pregiudiziale rispetto all’applicazione delle pene sostitutive.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla sussistenza della causa di non punibilità, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. È in ogni caso dichiarata l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., concernendo l’annullamento un punto funzionalmente autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *