| 

Notifica dell’appello al procuratore della società cancellata e ultrattività del mandato (Cass. civ. Sez. I n. 26102 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta in pendenza di un giudizio nel quale la società è parte costituita a mezzo di procuratore, dà luogo a un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c. L’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento da parte del difensore comporta che, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, il procuratore continui a rappresentare la parte, restando stabilizzata la sua posizione giuridica rispetto alle altre parti e al giudice. Ne deriva che è ammissibile, e non nulla, l’impugnazione notificata ai sensi dell’art. 330, primo comma, c.p.c. presso il procuratore della società cancellata, anche se il notificante abbia avuto aliunde conoscenza dell’evento. La posizione resta suscettibile di modificazione se, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori, ovvero il procuratore dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora, in caso di contumace, l’evento sia documentato, notificato o certificato ai sensi dell’art. 300, quarto comma, c.p.c.

Il Fatto

Una società di persone conveniva in giudizio, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., un istituto di credito per ottenere la ripetizione dell’indebito relativo a interessi, commissioni di massimo scoperto e spese. Il Trib. Pescara, con sentenza n. 751/2019, accoglieva parzialmente la domanda, escludendo la natura usuraria dei tassi ma dichiarando nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché le C.M.S. e le spese non convenute.

La banca, succeduta per incorporazione alla convenuta, proponeva appello notificandolo al procuratore costituito della società attrice in primo grado. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1264/2021, dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che la società era stata cancellata dal registro delle imprese già durante il giudizio di primo grado e che, per effetto della cancellazione, essa aveva perso la capacità di stare in giudizio. Avverso tale pronuncia la banca proponeva ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 299, 300 e 330 c.p.c. per aver la Corte territoriale affermato l’inammissibilità dell’appello notificato al procuratore della società estinta, il cui evento non era mai stato dichiarato in primo grado. La Corte lo ritiene fondato, con assorbimento dei restanti.

Il percorso argomentativo muove dal principio delle Sezioni Unite n. 15295 del 2014, secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, non dichiarate in udienza né notificate alle altre parti, comportano — giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite — che la notificazione della sentenza al procuratore sia idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, che il medesimo procuratore sia legittimato a proporre impugnazione e che sia ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui ex art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento.

La Corte richiama le successive pronunce conformi (Cass. n. 15762 del 2016, Cass. n. 2439 del 2024, Cass. n. 13777 del 2024), dalle quali emerge che la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la società della capacità di stare in giudizio, determinando — se intervenuta in pendenza di giudizio — un evento interruttivo. L’omessa dichiarazione o notificazione ad opera del procuratore comporta che il difensore continui a rappresentare la parte, con stabilizzazione della sua posizione nella fase attiva e in quelle successive di quiescenza o riattivazione.

La Corte precisa altresì che tale posizione è suscettibile di modificazione qualora si costituiscano i soci successori, ovvero il procuratore dichiari in udienza l’evento o lo notifichi, o ancora, in caso di contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte, notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c.

Nel caso concreto, la cancellazione della società è intervenuta in data 1.7.2015, successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado e poco dopo la notifica del ricorso. Poiché l’evento non è stato dichiarato dal procuratore né notificato dal difensore, la notifica dell’appello presso il procuratore della società attrice è rituale. Il ricorso è pertanto accolto, la decisione cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *