Trasferimento d’azienda: passaggio di soli dipendenti non basta senza beni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26103 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento d’azienda, la disciplina dell’art. 2112 c.c. postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa, nella sua identità obiettiva, sia passato a un diverso titolare per effetto di una vicenda giuridica riconducibile alla successione in senso ampio, potendosi prescindere da un contratto diretto tra imprenditore uscente e subentrante. La fattispecie è configurabile anche nella successione nell’appalto di un servizio, purché si realizzi il passaggio di beni di non trascurabile entità, idonei a rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. Non è sufficiente, a tal fine, il mero passaggio di personale, quand’anche numericamente consistente e professionalmente qualificato, ove non sia accompagnato dal trasferimento di beni materiali o immateriali nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività d’impresa. Grava su chi invoca gli effetti dell’art. 2112 c.c. l’onere di provare i requisiti di operatività della cessione.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente di una società che gestiva il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia, veniva licenziata nell’ambito di una procedura di mobilità ex legge n. 223/1991. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava che il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della società subentrante nella gestione del servizio, condannando quest’ultima alla reintegra e al pagamento delle retribuzioni maturate.

La Corte d’Appello confermava, ravvisando un trasferimento d’azienda tra i due gestori. La società subentrante proponeva ricorso per cassazione, censurando la sussunzione della fattispecie nell’art. 2112 c.c. La lavoratrice resisteva con controricorso; la società cedente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo, esaminato preliminarmente per ragioni logico-sistematiche, è fondato. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: la tutela dell’art. 2112 c.c. presuppone il passaggio, in forza di una vicenda successoria in senso ampio, del complesso organizzato dei beni d’impresa nella sua identità obiettiva. La configurabilità è ammessa anche nella successione nell’appalto di un servizio, ma richiede un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

Con specifico riferimento alla vicenda del passaggio della gestione del servizio 118 in Sicilia, la Corte richiama la propria giurisprudenza, che ha escluso il trasferimento in presenza di elementi di cesura della continuità aziendale: mancanza di trasferimento dei mezzi essenziali, natura innovativa e originaria dell’organizzazione della società subentrante, natura degli accordi collettivi stipulati con finalità di salvaguardia sociale. In particolare, l’ordinanza n. 28183 del 2023, su fattispecie sovrapponibile, aveva accolto il ricorso della società e rigettato nel merito la domanda del lavoratore.

La Corte valorizza inoltre la sentenza n. 21220 del 2015, che aveva ritenuto conforme a diritto la decisione di merito che escludeva la cessione per la natura assolutamente nuova dell’organizzazione aziendale, la provenienza dei beni dai soci pubblici e l’assunzione del personale a seguito di trattative sindacali, e la sentenza n. 9150 del 2017, che ha ribadito come elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ponendo a carico di chi invoca l’art. 2112 c.c. l’onere probatorio dei relativi requisiti.

La sentenza impugnata si discosta da tali principi, avendo desunto il trasferimento essenzialmente dal passaggio in blocco del personale e dal preteso subentro nei contratti di leasing delle ambulanze, senza accertare adeguatamente l’effettivo passaggio di un complesso organizzato di beni nella loro funzione unitaria e strumentale. La Corte territoriale ha omesso di considerare gli elementi di discontinuità: la costituzione ex novo della subentrante quale società consortile a capitale interamente pubblico, l’acquisizione di beni e locali dai soci pubblici, la stipulazione di nuovi contratti di leasing con differenze di disciplina e la natura sociale e occupazionale degli accordi sindacali. Il mero passaggio di personale non è sufficiente ove non accompagnato da beni di non trascurabile entità. Il ricorso è pertanto accolto, il primo motivo assorbito, con cassazione e rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, anche in ordine alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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