Giudicato interno sull’eccezione di prescrizione respinta in primo grado (Cass. civ. Sez. III n. 26144 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di primo grado abbia espressamente respinto un’eccezione di merito, la parte che sia risultata vittoriosa nell’esito finale della lite, ma soccombente su quella singola questione, deve proporre appello incidentale per devolverla nuovamente al giudice del gravame. Non è sufficiente la mera riproposizione dell’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., consentita soltanto per le domande e le eccezioni rimaste assorbite o non esaminate. In difetto di impugnazione incidentale, la statuizione di rigetto passa in giudicato interno ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. e il giudice d’appello non può riesaminare la questione, neppure esercitando il potere di rilievo officioso in materia di prescrizione, che incontra il limite del giudicato già formatosi.

Il Fatto

Il ricorrente, fideiussore di tre società, aveva ricevuto tra il 1986 e il 1988 la notificazione di decreti ingiuntivi ottenuti da un istituto bancario per debiti garantiti, in parte rappresentati da titoli cambiari. Nel 1998 concludeva con la banca un accordo transattivo, con il quale si obbligava al pagamento rateale e la banca si impegnava, all’esito dell’adempimento, a restituirgli i titoli per consentirgli l’azione di regresso.

Eseguiti i pagamenti, la restituzione non avveniva. Esperita senza esito la mediazione, il fideiussore agiva ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. nei confronti della società subentrata, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e il risarcimento del danno. Il Tribunale accertava l’inadempimento dell’obbligata, respingeva l’eccezione di prescrizione e rigettava la domanda risarcitoria per incertezza del danno. La Corte d’appello, confermando il rigetto, riteneva invece prescritta la pretesa. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, denunciano la decisione della Corte territoriale su una questione che il ricorrente assume coperta dal giudicato interno. La Corte qualifica la censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., rilevando che l’erronea indicazione del paradigma di legittimità non determina inammissibilità quando dal contenuto complessivo delle censure sia individuabile il vizio dedotto.

Nel caso di error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto processuale e può esaminare direttamente gli atti, purché il ricorrente li abbia individuati e riprodotti nelle parti essenziali. Dal ricorso e dalla sentenza emerge che la società obbligata aveva eccepito in primo grado la prescrizione e che il Tribunale l’aveva espressamente respinta, fondando il rigetto della domanda su una ragione diversa, l’incertezza del danno.

La Corte richiama il proprio massimo consesso: quando un’eccezione di merito è stata ritenuta infondata in modo espresso, o con enunciazione indiretta ma chiara e inequivoca, la parte vittoriosa nell’esito finale che intenda riproporre la questione in appello deve impugnare incidentalmente la statuizione (Cass., Sez. Un., n. 11799/2017; Cass., Sez. Un., n. 13195/2018). Anche la parte complessivamente vittoriosa è soccombente rispetto alla singola questione decisa in senso sfavorevole.

Nella specie la società si era limitata a riproporre l’eccezione, senza impugnazione incidentale. La mera riproposizione non bastava a impedire il giudicato interno; la Corte d’appello non poteva quindi riesaminare la questione né dichiarare prescritta la domanda. Il potere di rilievo officioso dell’interruzione della prescrizione incontra il limite del giudicato formatosi sulla medesima questione. Restano assorbiti gli ulteriori profili sulle difese delle appellate, sulla successione tra gli istituti e sulla nota del 15 aprile 2013.

I primi tre motivi sono accolti, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello competente in diversa composizione, perché riesamini la domanda considerando definitivamente esclusa la prescrizione. Assorbiti il quarto, il quinto e il sesto motivo, nonché il ricorso incidentale della banca, che censurava la propria responsabilità solidale per la mancata restituzione dei titoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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