Motivazione apparente e nullità della sentenza tributaria per notifica della intimazione (Cass. civ. Sez. V n. 26436 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente rende nulla la sentenza per error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione e non consenta di individuare la ratio decidendi. All’interprete non può essere rimesso il compito di integrarla con ipotetiche congetture, poiché la sentenza deve attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il vizio è deducibile in sede di legittimità e non è sanato dalla correttezza in diritto della soluzione, se il percorso argomentativo resta incomprensibile. La nullità della sentenza travolge anche la statuizione sulla validità della notifica posta a fondamento della interruzione della prescrizione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale una intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle, per un importo complessivo rilevante, deducendo l’irregolare notifica dei ruoli, la carenza di motivazione dell’intimazione, la decadenza dalla riscossione e la prescrizione dei crediti. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo prescritti i crediti erariali.

L’agente della riscossione proponeva appello parziale, contestando solo quanto statuito su una specifica cartella, relativa a Irpeg e Ilor e notificata al contribuente quale socio unico della società cui si riferivano i redditi. Assumeva che una intimazione di pagamento era stata notificata a mani di un familiare qualificatosi “convivente”, con effetto interruttivo del termine decennale. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono la validità della notifica dell’intimazione interruttiva, deducendo la violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 139 cod. proc. civ., per essere stata eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica e per non risultare sottoscritta dal consegnatario né collegabile alla raccomandata informativa. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546/1992 e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.

La Corte ritiene fondato il quarto motivo, con assorbimento degli altri. Richiamata la giurisprudenza consolidata — Cass. n. 1986 del 2025, Cass. n. 6758 del 2022, Cass. n. 13977 del 2019, Sez. U. n. 22232 del 2016 — ribadisce che la motivazione è solo apparente quando reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla.

Il vizio ricorre anche quando la motivazione è priva di riferimenti ai fatti dedotti e fondata su una valutazione astratta dei principi generali, come precisato da Cass. n. 8309 del 2026, o quando non consente alcun controllo sull’esattezza del ragionamento, non attingendo il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., secondo Cass. n. 13248 del 2020 e Cass. n. 3819 del 2020. La nullità processuale è deducibile in legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come affermato da Cass. n. 7090 del 2022, Cass. n. 22598 del 2018 e Sez. U. n. 8053 del 2014.

Nel caso concreto il vizio sussiste. La notifica era stata eseguita in un Comune diverso, in un luogo peraltro differente da quello indicato nell’intestazione dello stesso atto da notificare. La Commissione tributaria regionale ha tuttavia fondato il rigetto della doglianza su un certificato anagrafico attestante la residenza in località del tutto diversa da quella della notifica contestata. Non si comprende, quindi, come la notifica sia stata ritenuta valida ai fini dell’interruzione della prescrizione: la ratio decidendi resta incomprensibile.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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