Riparazione ingiusta detenzione e illegittimità costituzionale non equivale ad abrogazione (Cass. pen. Sez. III n. 30404 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale non è equiparabile all’abrogazione della norma incriminatrice, poiché i due fenomeni si collocano su piani distinti e producono effetti diversi: la prima inficia la disposizione fin dall’origine, la seconda è un evento fisiologico dell’ordinamento. Ne consegue che l’art. 314, comma 5, cod. proc. pen., che esclude il diritto alla riparazione quando sia stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione, non si applica quando la caducazione derivi da una pronuncia della Corte costituzionale. Il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente e può discostarsene solo in ordine all’accertamento del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito detenzione in esecuzione di un ordine divenuto illegittimo per effetto della declaratoria di incostituzionalità che ha travolto l’applicazione retroattiva delle modificazioni recate all’art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 1975. La Sezione Quarta della Corte di cassazione, in sede rescindente, aveva annullato la precedente ordinanza di rigetto della Corte di appello di Napoli, disponendo che il giudice del rinvio valutasse la legittima aspettativa del condannato all’accesso alle misure alternative e l’eventuale sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo.
Investita del rinvio, la Corte di appello ha nuovamente respinto la richiesta di riparazione, equiparando la sentenza di illegittimità costituzionale alla legge di abrogazione del reato e applicando quindi la preclusione prevista dall’art. 314, comma 5, cod. proc. pen., senza alcuna valutazione sul comportamento dell’interessato. Da qui il nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione, già affermata dalle Sezioni Unite n. 42858 del 29/05/2014, tra i fenomeni dell’abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Essi discendono da competenze diverse e producono effetti diversi: l’abrogazione è un evento fisiologico dell’ordinamento, mentre la pronuncia di incostituzionalità integra un evento di patologia normativa e inficia la disposizione fin dall’origine. Per questa ragione la preclusione dell’art. 314, comma 5, cod. proc. pen. opera solo quando la sentenza o il provvedimento di archiviazione affermino che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice.
Il Collegio dà conto delle pronunce di segno opposto che, in presenza di identità di effetti e di comune estraneità alla categoria dell’errore giudiziario, hanno assimilato la dichiarazione di incostituzionalità all’abrogazione, richiamando Sez. IV n. 15237 del 14/02/2018 e Sez. IV n. 24006 del 24/05/2023, relative a ipotesi di mutamenti giurisprudenziali o normativi estranei al quadro giuridico e fattuale presente al giudice della cautela.
Nel caso concreto, tuttavia, la stessa sentenza rescindente aveva escluso l’equiparazione, richiamando il passaggio motivazionale della Corte costituzionale sulla violazione della legittima aspettativa del condannato, maturata al momento del fatto, all’accesso alle misure alternative alla detenzione. La decisione si pone in continuità con Sez. IV n. 9721 del 01/12/2021 e Sez. IV n. 42632 del 29/10/2024.
L’ordinanza impugnata è dunque annullata per violazione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente. Il giudice del rinvio, ribadisce la Corte richiamando Sez. II n. 8733 del 22/11/2019, è sempre vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e può discostarsene solo quanto all’accertamento del fatto.
Nota della Redazione
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