Elezione domicilio e rinuncia difensore non escludono conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. V n. 30503 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo in assenza, nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 150/2022, i casi tipizzati di cui all’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. non costituiscono presunzioni astratte di conoscenza della vocatio in ius. Essi consentono di ritenere con certezza che l’imputato abbia conosciuto la chiamata in giudizio pur in assenza di notifica a mani proprie, e fanno sorgere a suo carico un onere di esigibile diligenza. La regolare notifica del decreto di citazione presso il difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio, cristallizza tale conoscenza. La successiva rinuncia al mandato del difensore non è idonea, da sola, a farla venir meno, né lo è lo stato di detenzione sopravvenuto, in difetto di allegazioni circostanziate sull’impedimento.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna aveva riformato, in senso favorevole all’imputato, la sentenza con cui il Tribunale di Bologna lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., riducendo il trattamento sanzionatorio.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. Il decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stato notificato presso il difensore di fiducia, al quale l’imputato aveva eletto domicilio. Prima dell’udienza il difensore aveva rinunciato al mandato ed era stato nominato un difensore di ufficio. Secondo il ricorrente, la formale regolarità della notifica non dimostrava la sua conoscenza del processo, tanto più che era detenuto senza soluzione di continuità dal 22.6.2020 e che, appena ricevuto il decreto di citazione per l’appello, aveva nominato un difensore di fiducia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto inquadrato la questione nel regime applicabile ratione temporis. La dichiarazione di assenza era stata resa all’udienza del 13.9.2021, prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; pertanto continua ad applicarsi la disciplina anteriore, ai sensi dell’art. 89 d.lgs. n. 150/2022.

Il Collegio ha ricostruito l’elaborazione delle Sezioni Unite n. 28912 del 2019, Innaro, e Sezioni Unite n. 23984 del 2019, Ismail. Da tali arresti emerge che l’art. 420-bis cod. proc. pen. non prevede alcuna forma di conoscenza presunta, ma consente di ritenere provata la conoscenza della chiamata in giudizio quando ricorrano situazioni tipizzate dotate di effettività, quali l’elezione di domicilio, la sottoposizione a misura cautelare e la nomina di un difensore di fiducia.

Da queste situazioni deriva un onere di tenersi informato a carico dell’imputato. Il giudice deve però verificare in concreto che la notifica, pur non effettuata a mani proprie, sia stata idonea a portare l’atto a effettiva conoscenza dell’interessato.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio, e che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato a quel difensore. Quando la notifica è avvenuta, si è cristallizzata la conoscenza della vocatio in ius. La rinuncia al mandato, sopraggiunta quasi due anni dopo, non è idonea a far venir meno tale conoscenza. Il difensore, rinunciando, ha dimostrato di aver accettato l’incarico e dell’effettività del rapporto professionale.

Né assume rilievo lo stato di detenzione, iniziato successivamente alla notifica, poiché tale condizione non impediva all’imputato di mantenere i contatti con il proprio difensore, tanto che, ricevuta la notifica in carcere del decreto di citazione per l’appello, ha prontamente nominato un difensore di fiducia.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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