Sopravvenuta caducazione del sequestro rende inammissibile il ricorso per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. II n. 31234 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta caducazione del sequestro preventivo, con conseguente restituzione dei beni all’avente diritto, determina la carenza di interesse concreto e attuale alla proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che aveva rigettato l’istanza di dissequestro, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il mezzo d’impugnazione, per essere ammissibile, deve essere idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente. Ove tale utilità sia venuta meno per effetto di una sopravvenienza favorevole intervenuta nel giudizio principale, l’interesse ad impugnare non è più individuabile. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con cui, in sede cautelare, era stata respinta l’istanza di dissequestro. Secondo il Tribunale, l’appello difettava dei requisiti di specificità: non erano stati evidenziati elementi di novità e mancava del tutto la correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato. Le argomentazioni riproposte erano già state introdotte in diverse sedi, tra cui quella dibattimentale, e valutate in precedenti decisioni di legittimità.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per l’asserita irragionevole durata del vincolo, la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. e l’incostituzionalità della stessa norma per mancata previsione di limiti temporali alla misura cautelare. Nelle more del giudizio di legittimità, la difesa ha prodotto il dispositivo di una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la perdita di efficacia del sequestro con restituzione dei beni agli aventi diritto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dell’interesse ad impugnare in presenza di una sopravvenienza che abbia fatto venir meno l’utilità del gravame. Il dato decisivo è offerto dalla documentazione prodotta dalla difesa, che attesta l’intervenuta caducazione, in sede dibattimentale, del provvedimento di sequestro con restituzione dei beni all’avente diritto.

Su questa base la Corte rileva la sopravvenuta carenza di interesse quanto al ricorso introdotto in sede di legittimità. L’utilità che il ricorrente perseguiva — la restituzione della cosa come effetto del dissequestro — è stata già conseguita per altra via, con la conseguenza che il ricorso non è più idoneo a produrre alcun vantaggio concreto.

Il principio è ricondotto al consolidato orientamento di legittimità richiamato nel provvedimento: Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231-01, secondo cui l’interesse va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Nella stessa direzione la Corte richiama Sez. U, n. 29529 del 07/04/2016, De Marino, Rv. 244110-01 e Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01, che esigono, per l’ammissibilità del mezzo, la sua idoneità a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente.

Essendo venuto meno il presupposto dell’interesse, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte esclude, in ragione della ragione della decisione — collegata alla sopravvenuta produzione documentale della difesa — ogni ulteriore sanzione, applicando l’art. 616 cod. proc. pen. solo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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